Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

il suo soggiorno in Italia devono essere irregolari. La pena detentiva pronunciata non deve inoltre superare due anni (cfr. art. 16 n. 5, art. 13 n. 2 T.U.)104.

Il ministro dell’interno può ordinare direttamente l’espulsione di uno straniero che costituisce un pericolo grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, oppure per lottare contro il terrorismo internazionale (art. 13 n. 1 T.U.)105.

Determinate categorie di stranieri non possono in linea di massima essere espulse (art. 19 T.U.), per esempio coloro che risiedono da tempo in Italia e sono titolari di una carta di soggiorno, o i minorenni. Nemmeno possono essere espulse le persone che potrebbero essere perseguitate per motivi legati alla razza, alla lingua, alle convinzioni politiche o alla religione.

2 Commento delle disposizioni della variante 1

2.1 Codice penale

2.1.1 Articolo 66a (1a. Espulsione dal territorio svizzero)

2.1.1.1 Capoverso 1

a. Frase introduttiva

La frase introduttiva indica che un’espulsione può in linea di massima essere pronunciata soltanto se l’autore era imputabile nel momento in cui ha commesso il reato. Anche in tal caso se il giudice ha rinunciato a infliggere una pena occorre rinunciare dall’espulsione (cfr. sopra, n. 1.4.4.3).

Il giudice106 fissa la durata dell’espulsione (da 5 a 15 anni) facendo uso del suo apprezzamento e ispirandosi in particolare al principio della proporzionalità.

b. Lettera a

Nel catalogo dei reati della lettera a sono repertoriati gravi crimini che ledono alcuni beni giuridici. Sono esplicitamente menzionati l’omicidio intenzionale (art. 111 CP), l’assassinio (art. 112 CP) l’omicidio passionale (art. 113 CP), la rapina (art. 140 CP), la tratta di esseri umani (art. 182 CP) e la violenza carnale (art. 190 CP). I rimanenti reati sono riassunti da una clausola residuale basata sulla comminatoria penale (cfr. sopra n. 1.4.4.2) e sono elencati in appresso:

- crimini gravi contro la vita e l’integrità della persona: interruzione punibile della gravidanza senza il consenso della gestante (art. 118 cpv. 2 CP), lesioni gravi (art. 122 CP);

- crimini gravi contro il patrimonio: appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), furto per mestiere (art. 139 n. 2 CP) e furto come associato a una banda (art. 139 n. 3 CP), danneggiamento considerevole (art. 144 cpv. 3 CP), danneggiamento considerevole di dati e atti preparatori per mestiere (art. 144bis

n. 1 cpv. 2 e n. 2 cpv. 2 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), abuso per

104 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 100.

105 FORNALE / KURT / SOW / STÜNZI 2011, pag. 101 seg.

106 È escluso che il pubblico ministero possa ordinare l’espulsione dal territorio svizzero nella procedura del decreto d’accusa (cfr. sopra,n. 1.4.4.6).