Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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le indicazioni fornite dal comitato d’iniziativa prima della votazione, in base alle quali soltanto i reati gravi avrebbero comportato l’espulsione obbligatoria75.

I problemi derivanti dall’ampiezza del catalogo dei reati e dalla mancata fissazione di una pena minima sono aggravati dal fatto che non sono prese in considerazione le garanzie internazionali dei diritti umani (diritto alla vita privata e familiare secondo l’articolo 8 CEDU e secondo l’articolo 17 Patto ONU II, nonché i diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo).

Si pensi in particolare alla legittima difesa e allo stato di necessità, situazioni in cui il giudice non rinuncia a infliggere una pena, ma la attenua pronunciandone una lieve. Difficilmente si può sostenere che tali risultati siano necessariamente conformi al volere del Popolo.

L’elenco dei reati della variante 2 comprende, oltre ai reati menzionati nella Costituzione, reati violenti e sessuali. Altri reati, come ad esempio i reati patrimoniali gravi ovvero i reati economici, che vengono commessi altrettanto di frequente dagli stranieri e potrebbero giustificare l’espulsione, non sono presi in considerazione.

La variante 2 è incompleta in alcuni punti essenziali, per cui non è possibile effettuare una valutazione definitiva. In particolare essa non stabilisce se l’espulsione debba essere prevista anche nel CPM e nel DPMin. Inoltre non disciplina i punti di contatto con il diritto degli stranieri. Ad esempio non stabilisce, tra le altre cose, se può essere ammesso provvisoriamente in base all’articolo 83 LStr lo straniero la cui espulsione non può essere eseguita a causa del divieto di respingimento. Non è peraltro stabilito in quale misura si possa fare ricorso a misure coercitive di diritto degli stranieri per eseguire l’espulsione dal territorio svizzero76. Precisazioni corrispondenti mancano anche nel CPP77, per cui non si può ricorrere alla carcerazione di sicurezza (art. 220 seg. CPP) per garantire l’esecuzione dell’espulsione. I punti sollevati potrebbero essere completati in un momento successivo e quindi non devono influire negativamente sulla valutazione della variante 2.

1.6.3 Conclusione

In base alle spiegazioni precedenti il Consiglio federale si esprime a favore della variante 1. Tuttavia è del parere che anche la variante 2, che rispecchia l’opinione dei rappresentanti del comitato d’iniziativa, debba essere inviata in consultazione.

1.7 Diritto comparato

Anche gli ordinamenti giuridici dei nostri Paesi vicini (Germania, Austria, Francia e Italia) prevedono l’espulsione degli stranieri che hanno commesso reati. In seguito sono illustrati i principi e le normative principali che vigono in questi Paesi in materia d’espulsione. Gli ordinamenti giuridici descritti appartengono tutti a Paesi

75 Cfr. documentazione per la votazione del 28 novembre 2010, pag. 13.

76 Carcerazione preliminare (art. 75 LStr), carcerazione in vista di rinvio coatto (art. 76 LStr) e carcerazione cautelativa (art. 78 LStr).

77 Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (RS 312.0).