Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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c. Lettera b

Per effrazione l’articolo 121 capoverso 3 lettera a Cost. intende la combinazione del furto (art. 139 CP) con la violazione di domicilio (art. 186 CP). Non va invece inserito nel catalogo dei reati la combinazione del danneggiamento (art. 144 CP) con la violazione di domicilio, due delitti perseguiti su querela. Questa forma di «effrazione» (nulla viene rubato ma vengono arrecati danneggiamenti) può avere ripercussioni altrettanto gravi di quelle di un furto con effrazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di un furto con effrazione fallito (gli autori non trovano ciò che cercano e distruggono quello che trovano) che può essere considerato un tentativo di furto. Di conseguenza, in questi casi il danneggiamento commesso nell’ambito della violazione di domicilio può essere sussunto nel reato di effrazione (violazione di domicilio in combinazione con furto).

d. Lettera c

Secondo l’articolo 121 capoverso 3 lettera b Cost., va espulso dal territorio svizzero lo straniero che ha percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale. Non occorre che sia stata pronunciata una condanna, ragion per cui il legislatore può prevedere una sanzione penale amministrativa o una sanzione penale per l’«abuso di prestazioni sociali». Sotto il profilo del principio della legalità (art. 1 CP) appare però preferibile creare una fattispecie penale.

Se commesso con astuzia, l’«abuso di prestazioni sociali» è già punito dal vigente articolo 146 CP concernente la truffa. La truffa viene pertanto inserita nel catalogo dei reati, nella misura in cui riguarda prestazioni sociali. Va pure istituita una fattispecie (residuale) per reprimere l’abuso di prestazioni sociali commesso senza astuzia. Dal profilo oggettivo, l’elemento principale è l’ottenimento di prestazioni fornendo indicazioni non veritiere o incomplete sulla propria situazione personale ed economica (cfr. sotto, n. 2.1.5).

e. Lettera d

La nozione di traffico di stupefacenti impiegata nella Costituzione non corrisponde ad alcuna fattispecie penale e deve di conseguenza essere concretizzata. Poiché la norma costituzionale fa riferimento a fattispecie penali, va considerato soltanto il traffico illecito di stupefacenti. «Illecito» significa privo di motivi giustificativi; ciò significa che né Swissmedic né l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) né i Cantoni né il Dipartimento federale dell’Interno (DFI) hanno concesso un’autorizzazione per il traffico di uno stupefacente, oppure che il traffico dello stupefacente è vietato conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LStup. In linea di massima, rientrano nel traffico illecito di stupefacenti tutti gli atti (passibili di pena) intrapresi per propria convenienza per rendere possibile o promuovere tale