Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP), abuso per mestiere di carte chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), estorsione per mestiere, estorsione con violenza ed estorsione con esposizione a pericolo di molte persone (art. 156 n. 2–4 CP), usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP), amministrazione infedele con l’intento di procacciare un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP);

- crimini gravi contro la libertà personale: sequestro di persona e rapimento con circostanze aggravanti (art. 184 CP) e presa d’ostaggio (art. 185 CP);

- crimini gravi contro l’integrità sessuale: coazione sessuale (art. 189 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) e promovimento della prostituzione (art. 195 CP);

- crimini gravi di comune pericolo: incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2 CP), esplosione (art. 223 n. 1 cpv. 1 CP), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1 CP), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226 cpv. 1 CP), pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226biscpv. 1 CP), produzione, ottenimento ecc. di sostanze, impianti, dispositivi o oggetti radioattivi destinati a un uso penalmente perseguibile (art. 226tercpv. 2 CP) e danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1 cpv. 1 CP).

È stata esaminata l’opportunità di completare il catalogo inserendovi anche i «reati economici» gravi. Questi reati sono infatti commessi anche da stranieri e, come il furto, la violenza carnale o la truffa nell’ambito delle istituzioni sociali, potrebbero giustificare un’espulsione obbligatoria dal territorio nazionale. Tuttavia, in Svizzera non vi è ancora una definizione precisa dei reati economici. Secondo la dottrina, la criminalità economica comprende l’insieme dei reati commessi nell’ambito dell’attività economica abusando della fiducia che costituisce una delle basi necessarie per la vita economica; questi reati, oltre a cagionare un danno individuale, ledono interessi della collettività. La criminalità economica causa spesso elevati danni potenziali in un gran numero di casi e fa molte vittime; essa è pure caratterizzata da situazioni di fatto complesse. Alcuni autori citano tra le caratteristiche della criminalità economica anche la mancanza di violenza fisica. Per gran parte dei reati della criminalità economica sono comminate pene relativamente miti. Per gravità astratta, i seguenti reati sono comparabili alla rapina e alla violenza carnale: l’appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), la truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), l’abuso per mestiere di carte chèques o di credito (art. 148 cpv. 2 CP), l’usura per mestiere (art. 157 n. 2 CP), l’amministrazione infedele con l’intento di procacciare un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP) e la ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP), nonché nel diritto penale accessorio alcune violazioni della legge sul materiale bellico (art. 33 cpv. 2, 34 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LMB). I gravi reati economici sono per la maggior parte anche gravi reati contro il patrimonio. Questi ultimi comprendono però anche fattispecie come il furto per mestiere o il furto come associato a una banda (art. 139 n. 2 e 3 CP) o l’estorsione per mestiere, l’estorsione con violenza e l’estorsione con esposizione a pericolo di molte persone (art. 156 n. 2–4 CP) che possono, almeno in parte, essere considerati reati violenti. Per questi motivi, fondandosi sull’articolo 121 capoverso 4 secondo periodo Cost., si è proposto di aggiungere i gravi reati contro il patrimonio al catalogo dei reati.