Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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rispettati anche il diritto alla vita privata e familiare secondo l’articolo 8 CEDU e l’articolo 17 Patto ONU II, nonché le garanzie previste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

- Dall’altro lato, per realizzare l’automatismo dell’espulsione a cui mirano le nuove regole costituzionali, la variante 1 accetta di non rispettare appieno né il principio della proporzionalità né il diritto internazionale. Ad esempio, per quanto riguarda il principio della proporzionalità, si presume in generale che l’espulsione sia necessaria, adeguata e nell’interesse pubblico, prescindendo dall’esame dei singoli casi. Le nuove norme sull’espulsione tengono conto, per quanto possibile, dell’ALC e della Convenzione AELS. In molti casi l’espulsione potrà tenere conto delle garanzie materiali previste da questi due trattati.

In considerazione delle problematiche sopra esposte, il catalogo dei reati è stato strutturato in modo quanto più possibile restrittivo. Inoltre, per quanto possibile, devono portare all’espulsione soltanto crimini gravi come la rapina o la violenza carnale, reati citati nella Costituzione74. In tal modo si tiene conto anche dell’intenzione dei promotori dell’iniziativa, secondo cui l’espulsione obbligatoria è prevista soltanto per i crimini più gravi.

Al contempo la variante 1 cerca di mantenere una certa coerenza, introducendo nel catalogo dei reati, oltre ai reati gravi a sfondo violento o sessuale, anche i reati patrimoniali gravi (che in determinati casi possono costituire anche reati economici gravi).

Tenendo conto della gravità astratta dei reati del catalogo e della pena minima di sei mesi, questa variante intende evitare che reati di poco conto provochino un’espulsione obbligatoria. Contemporaneamente una disposizione eccettuativa consente di espellere dal Paese in particolare i «turisti del crimine», indipendentemente dall’entità della pena irrogata nel singolo caso. In tal modo, adottando una normativa flessibile, si rispetta il principio della proporzionalità (in senso stretto).

Infine, la variante 1 è coerente nell’ambito dell’esecuzione, poiché coloro che non possono essere espulsi dal territorio svizzero non possono essere ammessi provvisoriamente in base all’articolo 83 LStr. In tal modo si impedisce che ottengano un nuovo statuto giuridico, la qual cosa violerebbe le nuove disposizioni della Costituzione.

1.6.2 Variante 2

La variante 2 vuole creare, per quanto possibile, un automatismo dell’espulsione anche a scapito dei principi fondamentali dello Stato di diritto e del diritto internazionale. In particolare, questa variante non lascia spazio a un esame del caso concreto che rispetti il principio della proporzionalità e il diritto internazionale non cogente.

Il catalogo dei reati è molto esteso e comprende anche delitti lievi; non è inoltre fissata una pena minima. Di conseguenza, l’espulsione obbligatoria può essere inflitta anche per reati di scarsa gravità. In tal modo, però, la variante 2 contraddice

74 Cfr. documentazione per la votazione del 28 novembre 2010, pag. 13.