Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

per realizzare la fattispecie qualificata non occorre una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole.

Prima della revisione parziale, la nozione «segnatamente»115 stava a indicare che l’enumerazione dei motivi non era esaustiva (DTF 120 IV 332 seg.). Il Tribunale federale116 ha deciso che, in caso di ripetuta commissione, l’aggravante non può in linea di massima essere esclusa nemmeno se, preso singolarmente, ciascuno dei reati commessi riguarda una quantità di stupefacente troppo esigua per mettere in pericolo la salute di molte persone. Il fatto che l’autore metta in circolazione un solo grande quantitativo di stupefacente o parecchi, piccoli quantitativi non è rilevante. Chi traffica ripetutamente piccoli quantitativi di droga può e, da un certo momento in poi, deve sapere che i suoi reati riguardano complessivamente una quantità di stupefacente suscettibile di esporre a pericolo la salute di molte persone117. Nel nuovo testo della disposizione non figura la nozione «segnatamente», ragione per cui non è dato sapere se l’enumerazione delle aggravanti vada tuttora considerata come non esaustiva. Occorre rilevare che, rinunciando a menzionare il quantitativo, la modifica del testo della lettera a118 permette ora di applicare tale aggravante ai ripetuti reati concernenti piccole quantità di stupefacente. Non sono tanto le piccole quantità a essere decisive quanto il fatto che i ripetuti reati commessi dall’autore sono complessivamente suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone. Tale può essere il caso degli spacciatori di bolas in determinate situazioni.

Per questi motivi appare giustificato ritenere che il traffico di droga menzionato nella disposizione costituzionale si riferisca ai reati di cui all’articolo 19 capoverso 2 LStup.

2.1.1.2 Capoverso 2

Di regola, se la pena inflitta non supera una pena detentiva di 6 mesi, una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere o 720 ore di lavoro di pubblica utilità, il principio della proporzionalità (in senso stretto) non dovrebbe permettere l’irrogazione dell’espulsione dal territorio svizzero.

Questa soglia minima non dovrebbe comunque valere in assoluto. È prevista un’eccezione che permette al giudice di pronunciare l’espulsione dello straniero malgrado una pena inferiore a 6 mesi, se l’interesse pubblico all’espulsione dal territorio svizzero prevale sull’interesse privato del condannato a rimanere in Svizzera. Di conseguenza, saranno probabilmente espulsi anche molti stranieri privi del diritto di soggiorno in Svizzera che potrebbero fin d’ora essere espulsi sulla sola base della LStr. La normativa proposta permette comunque al giudice di pronunciarsi sull’espulsione dal territorio svizzero anche in questi casi, cosicché tutte le espulsioni per reati contenuti nel catalogo di cui all’articolo 66a AP-CP sono in linea di massima di competenza del giudice penale. Inoltre, l’espulsione proposta nel presente avamprogetto è più severa delle misure attualmente previste nella LStr poiché prevede un divieto d’entrata di una durata minima di cinque anni.

115 Art. 19 n. 2 LStup previgente: vi è caso grave segnatamente se l’autore (…).

116 DTF 114 IV 164; sentenza 6S.190/2000 dell’11 luglio 2001.

117 DTF 114 IV 164 consid. 2b.

118 Art. 19 cpv. 2 lett. a: (…) sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone; (…).