Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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traffico107. Il traffico illecito di stupefacenti non concerne quindi soltanto il fatto di vendere, offrire a titolo oneroso, procacciare o mettere in commercio stupefacenti, ma va esteso a ciascuna maglia della catena di atti che porta alla finale esposizione a pericolo della salute pubblica. Vi rientrano pertanto anche gli atti che servono all’ottenimento, al deposito e alla consegna di stupefacenti e le relative operazioni di finanziamento.
In generale, le regole sulla repressione della criminalità legata al traffico illecito di stupefacenti sono contenute nella legge sugli stupefacenti (LStup). Questo atto normativo vuole impedire che la salute sia messa in pericolo da sostanze e preparati che generano dipendenza o hanno effetti analoghi (art. 1 LStup). Il capitolo 4 della LStup reprime penalmente determinate violazioni della legge che costituiscono reati di diritto penale accessorio.
Sono considerati stupefacenti secondo l’articolo 2 lettera a LStup le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi; agli stupefacenti sono equiparate le sostanze psicotrope (cfr. art. 2b LStup), vale a dire le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati (art. 2 lett. b LStup).
Il gruppo di lavoro aveva proposto di concretizzare la nozione di traffico di stupefacenti facendo riferimento all’articolo 19 LStup. Il capoverso 1 di questa disposizione descrive gli elementi della fattispecie penale relativi alle operazioni con stupefacenti in senso esteso; si tratta della coltivazione, della fabbricazione e della produzione non autorizzate, del deposito, della spedizione, dell’importazione, dell’alienazione, della messa in commercio, del possesso, della detenzione non autorizzati, o del finanziamento del traffico illecito di stupefacenti, come pure dei relativi atti preparatori. La fattispecie di base dell’articolo 19 capoverso 1 LStup contiene fattispecie di esposizione a pericolo astratta. La norma irroga una pena per i comportamenti che di regola aumentano la probabilità che sia leso un determinato bene giuridico, indipendentemente dal fatto che nel singolo caso sussista una messa in pericolo concreta108. In linea di massima, le fattispecie penali dell’articolo 19 capoverso 1 LStup sono realizzate anche qualora si tratti di quantità minime di stupefacenti o di un piccolo numero di persone. Una misura drastica come l’espulsione obbligatoria dal territorio svizzero non si giustifica in casi come questi, in cui l’esposizione a pericolo della salute della popolazione è minima109.
107cfr. FINGERHUTH/TSCHURR 2007, art. 19 n. 191, che rinvia ad ALBRECHT 2007, art. 19
n. 190; anche secondo la costante giurisprudenza tedesca «per traffico si intende ogni atto intrapreso per propria convenienza al fine di rendere possibile o promuovere lo smercio di stupefacenti» in WEBER 2007, pag. 43 seg.
Per ora è preferibile rinunciare a una definizione esaustiva del traffico illecito di stupefacenti. Una tale definizione non è ragionevole tenuto conto del gran numero delle innumerevoli fattispecie penali riguardanti il fatto di rendere possibile, promuovere, agevolare ecc. questo traffico; finora nemmeno sul piano internazionale si è imposta una definizione esaustiva. Nel 2001, il tentativo della Commissione UE di stabilire una definizione comune del traffico illegale di droga è fallito a causa della resistenza di alcuni Stati membri (WEBER 2007, pag. 178 seg.).
108 FINGERHUTH / TSCHURR 2007, art. 19 n. 2; nello stesso senso ALBRECHT 2009, pag. 3.
109 Nelle discussioni precedenti alla votazione (per esempio nella documentazione presentata dagli autori dell’iniziativa) veniva fatta menzione soltanto di crimini gravi.