Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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2.1.6 Diritto del casellario giudiziale

2.1.6.1 Introduzione

L’espulsione dal territorio svizzero è iscritta nel casellario giudiziale nell’ambito della sentenza che la pronuncia.

Se è commessa una recidiva mentre l’espulsione dal territorio svizzero è in corso, la durata dell’espulsione è portata a 20 anni. La durata dell’espulsione è pertanto comparabile a un periodo di prova, pure iscritto nel casellario giudiziale. Per l’autorità di perseguimento penale che si serve delle informazioni del casellario giudiziale per commisurare la pena è utile sapere se un nuovo reato è stato commesso durante il periodo di espulsione dal territorio svizzero. È pertanto ragionevole che l’autorità di esecuzione iscriva nel casellario giudiziale la data da cui decorre il periodo di espulsione143. Una decisione formale sulla fine dell’espulsione dal territorio svizzero non è di regola necessaria; infatti l’espulsione prende fine alla scadenza del periodo previsto.

In seguito sono presentate le modifiche di legge necessarie.

2.1.6.2 Articolo 369 (eliminazione dell’iscrizione)

L’articolo 369 CP prevede che le sentenze sono eliminate da VOSTRA, sono cioè fisicamente distrutte, alla scadenza di un determinato termine, in linea di massima dipendente dal genere della sanzione (cfr. cpv. 1–5 e 6).

Per quanto concerne le sentenze che irrogano l’espulsione dal territorio svizzero, il capoverso 5bisprevede invece che siano eliminate soltanto alla morte dello straniero interessato. I termini di eliminazione che figurano nei capoversi 1−5 e 6 non valgono pertanto per siffatte sentenze.

I dati dell’interessato vanno conservati fino alla sua morte perché l’articolo 66b AP-CP prevede che all’espulso recidivo sia inflitta una forma qualificata d’espulsione dal territorio svizzero della durata di 20 anni. A tal fine, l’espulsione deve essere nota alle autorità di perseguimento penale e alle autorità della giustizia penale anche dopo che ha preso fine. È infatti possibile che una recidiva avvenuta mentre era in corso una misura di espulsione sia scoperta soltanto dopo che quest’ultima è giunta al termine. Teoricamente, l’espulsione dal territorio svizzero dovrebbe figurare in VOSTRA almeno fino alla prescrizione del perseguimento della recidiva (art. 97 segg. CP). La conservazione in VOSTRA fino alla morte dell’interessato è indispensabile poiché nel momento in cui l’espulsione giunge a scadenza non sono noti né la recidiva potenziale né il suo termine di prescrizione e anche perché alcuni reati per cui è prevista l’espulsione sono imprescrittibili (art. 66a AP-CP, art. 101 CP).

Per motivi di proporzionalità è invece previsto che dopo la scadenza dell’espulsione dal territorio svizzero l’accesso a tali dati sia riservato a determinate autorità.

143 L’art. 6 dell’ordinanza del 29.9.2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA; RS 331) dovrà essere completato di conseguenza.