Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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2.1.6.3 Articolo 371 (estratti del casellario rilasciati a privati)

L’articolo 371 stabilisce il momento in cui una sentenza, pur rimanendo in VOSTRA, cessa di figurare sull’estratto per privati del casellario giudiziale per motivi inerenti al reinserimento144 sociale del condannato. Questi termini si fondano su quelli di cui all’articolo 369 ma sono abbreviati.

Il fatto che una sentenza non figuri sull’estratto per privati è indipendente dal fatto che viene conservata in VOSTRA fino al decesso dell’interessato (art. 369 cpv. 5bis AP-CP). Infatti, ora i capoversi 3 e 4 rinviano all’articolo 369 menzionando esplicitamente i capoversi determinanti per il calcolo dei termini. Sotto il profilo materiale non vi sono modifiche.

Il nuovo capoverso 4biscontiene una normativa speciale per le sentenze che prevedono l’espulsione dal territorio svizzero. La disposizione prevede che una sentenza figura sull’estratto del casellario giudiziale almeno fintanto che lo straniero soggiace145 a una misura di espulsione. Di conseguenza, la sentenza cessa in linea di massima di figurarvi dal momento in cui l’espulsione dal territorio svizzero è giunta al termine146. Se l’espulsione cessa prima della scadenza dei termini normali di cui all’articolo 371 capoversi 3 o 4 CP147, la speciale normativa del capoverso 4bisnon trova applicazione.

Se uno straniero ha commesso un reato per il quale è per esempio condannato a una pena pecuniaria con la condizionale per un periodo di prova di due anni e a un’espulsione dal territorio svizzero di 5 anni, la sentenza non cessa di figurare sull’estratto del casellario giudiziale al termine del periodo di prova (cfr. art. 371 cpv. 3bis) ma al termine dell’espulsione.

Per tenere conto della durata delle espulsioni, la speciale normativa prevista nel capoverso 6 estende il periodo durante il quale le sentenze che contengono pene con la condizionale o brevi pene detentive senza condizionale e una lunga espulsione dal territorio svizzero figurano sull’estratto del casellario giudiziale.

Tuttavia nel caso di un’espulsione dal territorio svizzero, non appare giustificato permettere a colui che tuttora soggiace alla misura di espulsione e sottostà al divieto di soggiornare in Svizzera di ottenere un estratto del casellario «pulito» già alla scadenza dei termini normali di cui all’articolo 371 capoversi 3−5. In questi casi anche i terzi (p. es. locatore, datore di lavoro) che si fondano sulle informazioni contenute nell’estratto per privati dovrebbero poter sapere se una persona soggiace (tuttora) a un’espulsione. Altrettanto vale nel caso in cui il condannato soggiorna ancora in Svizzera perché l’espulsione non può essere eseguita (per motivi tecnici o

144 Una volta scaduti questi termini, il condannato può presentarsi ai privati (p. es. al locatore di un appartamento) come persona incensurata.

145 Sulla nozione di «soggiacere all’espulsione» cfr. commenti all’art. 66c AP-CP (n. 2.1.3).

146 La durata dell’espulsione dal territorio svizzero è calcolata a partire dal momento in cui l’interessato ha lasciato la Svizzera (art. 66 cpv. 2 AP-CP).

147 In questo caso l’articolo 371 capoverso 3bis CP non è rilevante perché l’espulsione dal territorio svizzero dura da 5 a 15 anni, vale a dire almeno quanto il periodo di prova più lungo (5 anni) applicabile in caso di sospensione condizionale o condizionale parziale di una pena.