Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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in virtù del principio del non respingimento). In questo caso gli interessi della sicurezza prevalgono sull’interesse dell’interessato al reinserimento sociale.
Infine l’avamprogetto propone che anche le sentenze contenenti una misura di espulsione (cpv. 4bis) soggiacciano alla regola del capoverso 5.
2.1.6.4 Codice penale nella versione del 19 marzo 2010 Articolo 367 (trattamento dei dati e accesso)
Le modifiche dell’articolo 367 CP proposte dall’avamprogetto si basano sulla versione di questa disposizione adeguata nell’ambito della modifica della legge militare (LM) la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013 (cfr. RU 2011 487).
Secondo l’articolo 369 capoverso 5bisAP-CP, le sentenze che infliggono un’espulsione dal territorio svizzero devono essere conservate in VOSTRA fino alla morte dell’interessato (cfr. sopra n. 2.1.6.2). Al termine della misura, questi dati rimangono rilevanti soltanto per le autorità che eseguono procedimenti penali e a cui deve pertanto essere nota una precedente espulsione (per esempio nell’ottica di un’espulsione dal territorio svizzero qualificata). In definitiva devono continuare ad avere accesso a questi dati anche l’Ufficio federale di giustizia che tiene il registro e i servizi cantonali di coordinamento che partecipano alla tenuta. Per questi motivi, il capoverso 2terprevede che, una volta terminato il periodo di espulsione dal territorio svizzero, soltanto le rimanenti autorità (vale a dire le autorità di cui al capoverso 2 lettere c−k) non abbiano più accesso alla sentenza dopo che l’espulsione è giunta al termine. In alcuni casi è però possibile che un’espulsione termini prima che giungano a scadenza i termini normalmente previsti nell’articolo 369 capoversi 1−4 CP per l’eliminazione delle sentenze che non irrogano espulsione. Il secondo periodo del capoverso 2tergarantisce che questi dati possano essere consultati almeno per il periodo normalmente previsto per le altre sentenze.
Rimane immutato il contenuto dei capoversi 2quater– 2sexiesCP. È semplicemente adeguata la loro numerazione per tenere conto dell’inserimento del nuovo capoverso 2ter148.
2.2 Codice penale militare149
2.2.1 Articolo 49a (espulsione dal territorio svizzero)
La disposizione parte dal presupposto che soltanto i civili o i militari stranieri di cui all’articolo 3 numeri 2 e 7−9 CPM possono commettere reati da cui può risultare un’espulsione ai sensi dell’articolo 121 capoversi 3−6 Cost.
148 Per la numerazione originaria e il testo dei capoversi 2quater – 2sexies cfr. RU 2010 6015, 6027 seg. Allegato cifra II.
149 RS 321.0