Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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soggiorno di breve durata, permesso di dimora, permesso di domicilio, permesso per frontalieri).

2.3.1.2 Articoli 62 e 63

Per evitare il dualismo151 criticato nella previgente normativa sull’espulsione dal territorio svizzero (art. 55 CP previgente), nell’avamprogetto sono introdotti l’articolo 62 capoverso 2 LStr e l’articolo 63 capoverso 3 LStr. Queste regole vietano all’autorità competente in materia di stranieri di sopprimere o revocare un permesso soltanto per tenere conto di un reato già giudicato definitivamente da un giudice penale che non ha pronunciato l’espulsione dal territorio svizzero. Tuttavia, se nell’ambito dell’esame compiuto dall’autorità competente in materia di stranieri emergono fatti ignoti nel momento in cui la sentenza penale è stata pronunciata, o fatti verificatisi successivamente non connessi con il reato, o fatti rilevanti soltanto nel diritto degli stranieri, è evidente che la citata autorità deve revocare il permesso dello straniero per motivi fondati sul diritto degli stranieri.

2.3.1.3 Articoli 75, 76 e 78

L’avamprogetto crea nella legge sugli stranieri una base legale a complemento delle misure di respingimento che possono adottare i Cantoni. Nella DTF 128 II 103, il Tribunale federale, pronunciandosi sull’espulsione dal territorio svizzero del diritto previgente (previgente art. 55 CP) si era espresso sulla detenzione amministrativa sostenendo che la legge non menziona espressamente l’espulsione dal territorio svizzero come misura di respingimento per cui era ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto. Già qualche tempo prima, i giudici di Mon Repos avevano deciso, d’accordo con la dottrina, che in linea di massima l’espulsione dal territorio svizzero pronunciata dal giudice penale può giustificare una carcerazione in vista di rinvio coatto152.

La decisione di ordinare le misure di respingimento secondo il CPP o secondo la LStr è lasciata ai Cantoni.

Una possibile soluzione potrebbe consistere nel sancire nella legge soltanto un genere di misura di respingimento valido per tutti i Cantoni: l’esecuzione della carcerazione di sicurezza secondo il CPP o le misure previste nella LStr.

2.3.2 Legge sull’asilo153

2.3.2.1 Articolo 37 e articolo 109

Il principio di non respingimento pone i rifugiati riconosciuti al beneficio di una protezione più ampia di quella di cui godono le persone che non sono considerate rifugiati ai sensi dell’articolo 3 LAsi (cfr. n. 2.1.4). Per tenere conto di questo

151 Cfr. KELLER 2003, art. 55 n. 62.

152 Sentenza 2A.405/1996 del 29 agosto 1996, confermata dalle sentenze 2A.1/1998 del

23 gennaio 1998 e 2A.13/1999 del 28 gennaio 1999.

153 RS 142.31