Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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principio e rispettare il diritto internazionale cogente, l’autorità di esecuzione deve attendere la decisione dell’UFM o del Tribunale amministrativo federale sulla qualità di rifugiato di un espulso che ha presentato domanda d’asilo. L’UFM e il Tribunale amministrativo federale sono pertanto tenuti a trattare con celerità le decisioni sulla qualità di rifugiato dei richiedenti d’asilo espulsi con decisione definitiva.
2.3.2.2 Articolo 53 e articolo 64
A prescindere dalla sua qualità di rifugiato, uno straniero che viene espulso non ha diritto o perde il diritto all’asilo.
2.3.3 Codice svizzero di procedura penale154
2.3.3.1 Articolo 220 capoverso 2
Le attuali disposizioni per garantire l’esecuzione dell’espulsione dal territorio svizzero sono in linea di massima sufficienti, si fa ricorso alle misure previste dal diritto degli stranieri anche per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero. Non occorre pertanto precisare ulteriormente la LStr (cfr. sopra n. 2.3.1.3).
È invece possibile precisare le disposizioni del CPP affinché sia espressamente previsto che la carcerazione di sicurezza può servire anche per garantire l’espulsione dal territorio svizzero.
La decisione di garantire l’esecuzione dell’espulsione dal territorio svizzero sulla base formale della carcerazione di sicurezza secondo il CPP o della carcerazione in vista di rinvio coatto secondo la LStr è lasciata ai Cantoni.
2.3.3.2 Articolo 352 capoverso 2
Se è possibile che sia irrogata un’espulsione dal territorio svizzero, il giudice penale deve pronunciare secondo la procedura ordinaria; in questi casi la procedura del decreto d’accusa è esclusa (cfr. sopra n. Error! Reference source not found.). Precisando l’articolo 352 capoverso 2 si vuole tenere conto di questo principio.
2.3.4 Procedura penale militare155
2.3.4.1 Articolo 56 lettera a
Per analogia con la modifica dell’articolo 220 capoverso 2 CPP, completando l’articolo 56 lettera a si vuol far sì che la carcerazione di sicurezza possa essere ordinata nella prospettiva di eseguire un’espulsione dal territorio svizzero.
La modifica è formulata in termini generali e, per analogia con l’articolo 221 capoverso1 lettera a CPP, comprende tutte le sanzioni.
154 RS 312.0
155 RS 322.1