Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Previsioni
3.1.1 Situazione attuale
Nel 2010 il Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione (SFM) e il Centro dei diritti delle migrazioni (ZFM) dell’università di Neuchâtel hanno effettuato un sondaggio per valutare la prassi cantonale in materia di allontanamento di stranieri che hanno commesso un reato. Venti Cantoni si erano detti disposti a collaborare. Nel 2008 i rispettivi Cantoni arrivavano a un subtotale di 480, nel 2009 a 615 autori stranieri di reati espulsi dalla Svizzera in seguito a una condanna penale. Secondo il rapporto del SFM e ZFM, le stime effettuate per i 26 Cantoni lasciano presumere che nel 2008 erano almeno 615 e nel 2009 almeno 750 gli stranieri con un permesso di dimora condannati all’espulsione160.
3.1.2 Previsioni per la variante 1
La variante 2, contenuta nel rapporto del gruppo di lavoro161, fornisce un valore indicativo per stimare il numero degli stranieri che, in seguito alle normative previste nella variante 1, andrebbero espulsi dalla Svizzera. Il catalogo dei reati di tale variante corrisponde circa a quello dell’avamprogetto162.
Sulla base delle cifre fornite dall’Ufficio federale di statistica (UST), nel 2009 sarebbero stati 3400 gli stranieri interessati dalle nuove disposizioni:
- nel 23% dei casi si trattava di cittadini UE a cui è di norma applicato l’ALC;
- circa 1300 degli stranieri interessati disponevano di un permesso di dimora o di domicilio e quindi di un diritto al soggiorno durevole;
- circa 1680 erano richiedenti l’asilo, persone prive di permessi oppure persone ammesse in qualità di dimoranti temporanei o di frontalieri;
- in circa 400 casi lo statuto di soggiorno non è stato rilevato;
- nell’ambito di questa variante, l’espulsione obbligatoria sarebbe stata irrogata a circa 1300 persone all’anno con diritto al soggiorno durevole;
160Cfr. Aktuelle Praxis der Wegweisungen, Kurzbericht, Commissione federale della
migrazione CFM, Berna, 19.11.2010, pag. 1, 2, 3, 7.
161Rapporto del gruppo di lavoro; il rapporto si riferisce a sua volta alle ricerche svolte
dall’Ufficio federale della statistica (UST) in vista della votazione sull’Iniziativa espulsione. Cfr. rapporto del gruppo di lavoro pag. 103 segg.
162 Oltre ai reati esplicitamente menzionati nella Costituzione sono contenuti gravi crimini quali i reati contro la vita e l’integrità della persona, contro la libertà e il patrimonio passibili di una pena detentiva minima di un anno oppure massima di dieci anni, nonché reati sessuali e crimini di comune pericolo per cui vale la stessa comminatoria penale. Questo catalogo corrisponde circa a quello proposto dalla maggioranza del gruppo di lavoro, contenuto nella variante 2, che comprende non solo i reati previsti dall’articolo costituzionale ma tutti i crimini passibili di una pena detentiva minima di un anno o più o di una pena detentiva massima di dieci anni o più.