Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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2.3.4.2 Articolo 119 capoverso 2 lettera e

Se è possibile che sia irrogata un’espulsione dal territorio svizzero, il giudice penale deve pronunciare secondo la procedura ordinaria; in questi casi la procedura del decreto d’accusa è esclusa (cfr. sopra n. Error! Reference source not found.). Precisando l’articolo 119 capoverso 2 lettera e si vuole tenere conto di questo principio.

2.3.5 Legge federale del 22 marzo 1974156 sul diritto penale amministrativo (DPA)

L’articolo 21 capoverso1 DPA è completato nel senso che il giudizio spetta al tribunale non soltanto se il Dipartimento preposto reputa che ricorrono gli estremi per infliggere una pena detentiva o una misura privativa della libertà, ma anche se ritiene che ricorrono gli estremi per pronunciare un’espulsione dal territorio svizzero.

Il motivo per il quale l’espulsione dal territorio svizzero esula dalla competenza materiale dell’autorità amministrativa interessata è connesso con la gravità della misura che, al pari della pena detentiva e della misura privativa della libertà, deve poter essere pronunciata soltanto da un giudice penale indipendente. Inoltre, occorre anche mantenere un certo parallelismo con la procedura prevista nel diritto processuale penale. Infatti un’espulsione dal territorio svizzero può essere ordinata soltanto dal giudice penale157 e non dal ministero pubblico nell’ambito della procedura del decreto d’accusa158.

L’articolo 73 capoverso 1 (primo periodo) prevede quindi d’ora innanzi che l’amministrazione in causa trasmette gli atti al ministero pubblico cantonale all’attenzione del giudice penale competente.

2.3.6 Legge federale del 13 giugno 2008159 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Il capoverso 1 lettera d dell’articolo 15 LSIP è completato dalla menzione dell’espulsione dal territorio svizzero secondo l’articolo 66a AP-CP e 49a AP-CPM. Ciò permette alle competenti autorità federali e cantonali di utilizzare il sistema di ricerca informatizzato di persone anche per eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri finalizzate all’espulsione dal territorio svizzero.

156 RS 313.0

157 Cfr. in proposito n. Error! Reference source not found..

158 Questa procedura si applica in casi semplici e chiari quanto ai fatti e sotto il profilo del diritto in cui sono pronunciate soltanto sanzioni relativamente lievi.

159 RS 361