Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine
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nale possa comportare problemi correlati alle inchieste. Alla luce dell’affinità con la fattispecie della frode, alcuni partecipanti auspicano il collocamento nell’articolo 146a CP198.
Altri partecipanti approvano in linea di massima la nuova fattispecie199. Alcuni ritengono adeguata la pena comminata200; altri auspicano invece un inasprimento del quadro normativo201. BE fa notare l’indeterminatezza dell’espressione «casi poco gravi» (art. 148a cpv. 2 AP-CP)202. In tale caso occorre limitarsi a prevedere la possibilità di infliggere una multa. SG si chiede se non occorra esigere un caso particolarmente lieve (di poco conto).
Alcuni partecipanti criticano la formulazione della fattispecie. L’UDC auspica che la fattispecie sia riformulata menzionando esplicitamente l’omissione di comunicare un cambiamento di circostanze («sottacendo mutate circostanze o in altro modo»). Secondo PEV nella formulazione scelta non si ravvisa il requisito dell’intenzione di indurre in errore menzionato nel rapporto. Secondo UNIGE il termine «indebitamente» è superfluo. GE ritiene che
l’articolo 148a AP-CP includa anche chiunque utilizzi informazioni non veritiere o incomplete per ottenere prestazioni cui ha diritto. Tale comportamento non è punibile. Anche
l’articolo 146 CP esige il danneggiamento di un’altra persona. Occorre punire soltanto
l’ottenimento «non autorizzato» di prestazioni; il testo di legge va pertanto integrato con questo aggettivo.
Infine, l’articolo 148a AP-CP va ripreso, eventualmente quale reato contemplato nel catalogo, nell’articolo 269 capoverso 2 lettera a o negli articoli 281 capoverso 4 e 286 capoverso 2 CPP, in modo da permettere di impiegare le misure tecniche di sorveglianza necessarie per le inchieste nell’ambito dell’abuso di prestazioni sociali203.
6. Diritto in materia di casellario giudiziale
6.1 Iscrizione a vita dell’espulsione dal territorio svizzero (art. 369 cpv. 5bis AP-CP)
Singoli partecipanti approvano che l’espulsione dal territorio svizzero resti iscritta nel casellario giudiziale sino alla morte dell’interessato204.
Numerosi partecipanti esprimono scetticismo o addirittura respingono tale disposizione205. È praticamente impossibile accertare la morte di persone espulse dalla Svizzera206. La norma va pertanto integrata con un termine per la cancellazione automatica207 oppure con un limite d’età208. Un termine di 15 o 20 anni dopo l’inizio dell’esecuzione di un’espulsione soddisfa i requisiti della prassi209. L’iscrizione a vita è sproporzionata e la durata deve essere limitata (p. es. alla durata dell’espulsione)210. ACES chiede di sopprimere l’articolo 369 capoverso 5bis AP-CP a causa delle notevoli conseguenze (il rilascio di un nuovo permesso di dimora sarebbe praticamente impossibile). In relazione all’articolo 369 capoverso 5bis AP-CP FSA osserva che l’essenza dell’articolo 369 capoverso 7 CP («Le iscrizioni eliminate non de-
198 VD, CAIS, KSS. 199 BE, BL, JU, LU, UDC (incl. UDC GR), Secondas, SSDP. 200 LU, Secondas. 201 BE, UDC (incl. UDC GR), USAM, SSDP.
202 ter Analogamete NE. Non è adeguato utilizzare l’articolo 172 CP a fini di delimitazione. È proposta la formulazione seguente: «Lorsque l'enrichissement de l'auteur es peu important, la peine est l'amende». 203 ZH, SSDP. 204 JU, UDC. 205 BE, BL, LU, NE, SG, VD, ACES, CAIS, KSS, UNHCR. 206 BL, LU, SG, ACES. 207 BL. 208 SG. 209 BE, LU. 210 NE, VD, CAIS, KSS, UNHCR.