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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine

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a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato: il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;

b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto: il giorno del rifiuto.

Art. 34 B. Notificazione/ I. Elezioni di domicilio

Gli imputati con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.

Art. 34a (nuovo) II. Notificazione mediante pubblicazione

1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale se:

a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non è può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;

c. la parte con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non ha designato un recapito in Svizzera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.

4 I verbali finali sono reputati notificati anche se non pubblicati.

Art. 61 cpv. 5 e 64 cpv. 3

Abrogati