Progetto

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine

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2 Per atto ufficiale di privati s’intende in particolare un atto che in Svizzera è di competenza di un’autorità svizzera, compiuto da un privato:

a. designato direttamente da un’autorità straniera o su mandato di quest’ultima;

b. che agisce secondo le istruzioni fornite dall’autorità straniera o su mandato di quest’ultima; o

c. che agisce in applicazione del diritto straniero.

3 Per atto qualificato s’intende in particolare la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico che:

a. riguardano terzi; o

b. sono destinate a essere utilizzate come mezzi di prova in un procedimento straniero.

Art. 18 Atti non richiedenti un’autorizzazione

1 L’autorizzazione non è necessaria in particolare per:

a. la risposta a domande di autorità straniere nonché i colloqui e la corrispondenza diretti con le autorità straniere, se sono privi di conseguenze giuridiche;

b. gli atti procedurali e le pratiche dinnanzi a tribunali arbitrali o servizi di mediazione privati;

c. la trasmissione di informazioni nell’ambito di una procedura per l’autorizzazione di un’attività o l’omologazione di un prodotto all’estero;

d. i controlli effettuati da servizi privati o autorità straniere in vista del rilascio di un certificato di conformità di un prodotto;

e. la trasmissione di informazioni nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario condotto all’estero, se si tratta di informazioni di cui all’articolo 13 capoverso 3.

Art. 19 Decisione d’accertamento

Su richiesta, l’autorità competente accerta mediante decisione se un determinato atto richiede un’autorizzazione.

Art. 20 Disposizioni accessorie della decisione

L’autorizzazione deve essere a tempo determinato; può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 21 Autorità competenti

1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni di compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici. Il Consiglio federale può delegare la competenza di rilasciare autorizzazioni ad aggruppamenti, uffici federali o altre unità amministrative.