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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine

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Art. 28 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi revocate al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero: