Progetto
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine
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2 I casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere, vanno sottoposti al Consiglio federale. In caso di dubbio va consultato l’Ufficio federale di giustizia.
3 Per casi d’importanza fondamentale si intendono soprattutto i casi che:
a. riguardano più dipartimenti;
b. tangono i principi della cooperazione in materia fiscale; o
c. rischiano di intaccare la politica estera della Svizzera.
4 Per i casi di cui al capoverso 3 lettera b va consultato il Dipartimento federale delle finanze, per i casi di cui al capoverso 3 lettera c il Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 22 Criteri di autorizzazione
1 In occasione della valutazione di una domanda di autorizzazione, l’autorità competente procede a una ponderazione degli interessi. Tiene conto di:
a. interessi pubblici quali:
1. il rispetto dello Stato di diritto e in particolare degli obblighi di diritto internazionale,
2. gli interessi della politica estera legati a una cooperazione efficace con la comunità degli Stati e in particolare con i principali partner commerciali della Svizzera,
3. le ripercussioni sull’economia in generale o su determinati settori economici;
b. interessi privati degli interessati quali:
1. il rispetto di segreti protetti dalla legge,
2. la possibilità di far valere i propri diritti nella procedura all’estero,
3. gli interessi economici o altri interessi degni di protezione.
2 L’autorità competente rifiuta l’autorizzazione se l’interesse a tutelare l’ordinamento giuridico svizzero e la sovranità prevale su qualsiasi altro interesse pubblico o privato.
Art. 23 Emolumenti
1 Per le decisioni sono riscossi emolumenti; sono eccettuate le decisioni di cui all’articolo 19.
2 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.
Art. 24 Comunicazione delle decisioni
Le decisioni devono essere comunicate:
a. all’Ufficio federale di giustizia;
b. al Ministero pubblico della Confederazione;
c. alla Direzione del diritto internazionale pubblico;