Progetto
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine
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b. sui tipi di notificazione elettronica autorizzati.
4 L’Ufficio federale di giustizia è l’autorità centrale per le notificazioni dalla Svizzera all’estero e dall’estero alla Svizzera. Informa le autorità competenti sulle domande di notificazione a destinatari in Svizzera.
5 Il Consiglio federale può:
a. prevedere che le autorità straniere possano notificare i documenti ufficiali direttamente agli interessati in Svizzera;
b. concludere trattati internazionali sulla notificazione di documenti ufficiali.
Art. 11 Ispezioni
1 Le autorità svizzere possono compiere ispezioni all’estero se un trattato internazionale lo prevede o se le autorità straniere competenti vi acconsentono.
2 Le autorità straniere possono svolgere ispezioni in Svizzera se vi sono autorizzate ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2.
Art. 12 Compiti dell’autorità richiesta
1 L’autorità svizzera che riceve una domanda di cooperazione esamina se può darvi seguito. Se del caso, adotta le misure necessarie all’esecuzione della domanda; le misure coercitive devono essere previste da una legge o da un trattato internazionale.
2 Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità svizzera può applicare o tenere in conto forme procedurali straniere.
3 Se l’interessato rifiuta la trasmissione di informazioni all’autorità estera, l’autorità svizzera può emanare una decisione.
Art. 13 Informazione degli interessati
1 L’autorità svizzera richiesta informa gli interessati delle domande a cui intende dare seguito.
2 Può astenersi dall’informare l’interessato prima della trasmissione dell’informazione se ciò compromette lo scopo della cooperazione internazionale o l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità richiedente. In tal caso gli interessati devono essere informati posteriormente.
3 Può trasmettere le informazioni richieste senza informarne gli interessati, se le informazioni:
a. sono accessibili al pubblico; o
b. possono essere rese note a terzi su domanda motivata.
Art. 14 Diritti e obblighi degli interessati
1 Le persone oggetto di una domanda sono tenute a cooperare con l’autorità svizzera richiesta e in particolare a fornire le informazioni che la riguardano.