Progetto
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine
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2 Possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere:
a. un obbligo legale di mantenere il segreto; o
b. il diritto di non deporre a proprio carico.
Art. 15 Costi
1 L’autorità svizzera richiesta può dare seguito a una domanda senza fatturarne i costi.
2 Può esigere dall’autorità richiedente il rimborso dei costi se la domanda:
a. è di portata eccezionale;
b. presenta difficoltà particolari;
c. è urgente; o
d. comporta un notevole onere in termini di materiale e di personale.
Sezione 3 Autorizzazione a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici
Art. 16 Principi
1 Chiunque sul territorio svizzero compie per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici, deve esserne autorizzato. In assenza di un’autorizzazione si applica l’articolo 271 del Codice penale5.
2 L’autorizzazione può fondarsi su una legge, un trattato internazionale o un’ordinanza del Consiglio federale, oppure può essere rilasciata mediante decisione.
3 Se è prevedibile o se risulta dalle circostanze che l’atto si ripete più volte, l’autorizzazione deve fondarsi su una legge, un trattato internazionale o un’ordinanza del Consiglio federale.
4 L’autorizzazione non è rilasciata se una legge o un trattato internazionale lo esclude.
Art. 17 Atti richiedenti un’autorizzazione
1 L’autorizzazione è necessaria per:
a. gli atti ufficiali compiuti sul territorio svizzero da autorità straniere;
b. gli atti ufficiali compiuti sul territorio svizzero da privati;
c. gli atti qualificati compiuti sul territorio svizzero da privati su domanda di un’autorità straniera.
5 RS 311.0