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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine
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a. usa le informazioni per l’adempimento dei propri compiti;
b. è vincolata dal segreto d’ufficio o professionale;
c. non trasmette le informazioni a terzi né le diffonde senza l’autorizzazione dell’autorità svizzera.
2 Le autorità svizzere possono astenersi dalla cooperazione se la reciprocità non è garantita.
3 Non cooperano se:
a. la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico, le elementari garanzie procedurali o altri interessi fondamentali della Svizzera rischiano di essere intaccati;
b. la tutela giuridica offerta dallo Stato richiedente è manifestamente insufficiente; o
c. la domanda dell’autorità straniera mira alla ricerca generalizzata e indiscriminata di prove.
Art. 9 Forme di cooperazione
La cooperazione internazionale assume in particolare le seguenti forme:
a. ricezione e trasmissione di informazioni, compresi dati personali particolarmente degni di protezione;
b. notificazione di documenti ufficiali;
c. ricerca e trasmissione di informazioni da fonti accessibili al pubblico;
d. coordinamento di inchieste;
e. messa a disposizione di risorse materiali e di personale;
f. sostegno nell’accertamento dei fatti;
g. ispezioni;
h. collaborazione in istituzioni comuni.
Art. 10 Notificazione di documenti ufficiali
1 I documenti ufficiali possono essere oggetto di una notificazione diretta in Svizzera. Sono esclusi i documenti che intaccano la situazione giuridica del destinatario, impongono obblighi o comminano misure coercitive. Tali documenti sono notificati per via diplomatica a condizione che disposizioni speciali di leggi o trattati internazionali non prevedano una forma di notificazione diversa.
2 Il destinatario in Svizzera può rifiutare la notificazione di un documento ufficiale che non è redatto in una lingua ufficiale della Confederazione. Se il destinatario rifiuta la notificazione, ne informa l’Ufficio federale di giustizia, che comunica il rifiuto all’autorità straniera.
3 Le autorità svizzere sostengono le autorità straniere nella notificazione di documenti ufficiali, fornendo loro in particolare informazioni:
a. su indirizzi postali o elettronici;