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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine

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a. usa le informazioni per l’adempimento dei propri compiti;

b. è vincolata dal segreto d’ufficio o professionale;

c. non trasmette le informazioni a terzi né le diffonde senza l’autorizzazione dell’autorità svizzera.

2 Le autorità svizzere possono astenersi dalla cooperazione se la reciprocità non è garantita.

3 Non cooperano se:

a. la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico, le elementari garanzie procedurali o altri interessi fondamentali della Svizzera rischiano di essere intaccati;

b. la tutela giuridica offerta dallo Stato richiedente è manifestamente insufficiente; o

c. la domanda dell’autorità straniera mira alla ricerca generalizzata e indiscriminata di prove.

Art. 9 Forme di cooperazione

La cooperazione internazionale assume in particolare le seguenti forme:

a. ricezione e trasmissione di informazioni, compresi dati personali particolarmente degni di protezione;

b. notificazione di documenti ufficiali;

c. ricerca e trasmissione di informazioni da fonti accessibili al pubblico;

d. coordinamento di inchieste;

e. messa a disposizione di risorse materiali e di personale;

f. sostegno nell’accertamento dei fatti;

g. ispezioni;

h. collaborazione in istituzioni comuni.

Art. 10 Notificazione di documenti ufficiali

1 I documenti ufficiali possono essere oggetto di una notificazione diretta in Svizzera. Sono esclusi i documenti che intaccano la situazione giuridica del destinatario, impongono obblighi o comminano misure coercitive. Tali documenti sono notificati per via diplomatica a condizione che disposizioni speciali di leggi o trattati internazionali non prevedano una forma di notificazione diversa.

2 Il destinatario in Svizzera può rifiutare la notificazione di un documento ufficiale che non è redatto in una lingua ufficiale della Confederazione. Se il destinatario rifiuta la notificazione, ne informa l’Ufficio federale di giustizia, che comunica il rifiuto all’autorità straniera.

3 Le autorità svizzere sostengono le autorità straniere nella notificazione di documenti ufficiali, fornendo loro in particolare informazioni:

a. su indirizzi postali o elettronici;