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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine
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4. Legge del 16 dicembre 200511 sui revisori
Art. 26 cpv. 3 e 4
3 Abrogato
4 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Può autorizzare l’autorità di sorveglianza a concludere accordi di portata limitata.
Art. 27 cpv. 5
5 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Può autorizzare l’autorità di sorveglianza a concludere accordi di portata limitata.
Art. 28 cpv. 4 (nuovo)
4 Adempie i compiti internazionali legati alla sua attività di sorveglianza.
5. Codice penale12
Art. 271 n. 1 primo comma
(Concerne soltanto il testo tedesco)
6. Legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo
Art. 31a (nuovo) IV. Forma delle comunicazioni e della notificazione
1 Salvo disposizioni di legge contrarie, le comunicazioni rivestono la forma scritta.
2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
3 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l’ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.
4 La notificazione è pure considerata avvenuta:
11 RS 221.302
12 RS 311.0
13 RS 313.0