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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine

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4. Legge del 16 dicembre 200511 sui revisori

Art. 26 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

4 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti del capoverso 2, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Può autorizzare l’autorità di sorveglianza a concludere accordi di portata limitata.

Art. 27 cpv. 5

5 Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2 e 3, a disciplinare in accordi internazionali la cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori. Può autorizzare l’autorità di sorveglianza a concludere accordi di portata limitata.

Art. 28 cpv. 4 (nuovo)

4 Adempie i compiti internazionali legati alla sua attività di sorveglianza.

5. Codice penale12

Art. 271 n. 1 primo comma

(Concerne soltanto il testo tedesco)

6. Legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo

Art. 31a (nuovo) IV. Forma delle comunicazioni e della notificazione

1 Salvo disposizioni di legge contrarie, le comunicazioni rivestono la forma scritta.

2 La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

3 La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona avente almeno 16 anni che vive nella stessa economia domestica. È fatto salvo l’ordine di notificare la comunicazione direttamente al destinatario.

4 La notificazione è pure considerata avvenuta:

11 RS 221.302

12 RS 311.0

13 RS 313.0