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Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 12 pagine
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d. ai dipartimenti e alla Cancelleria federale, nella misura in cui siano coinvolti.
Sezione 4 Altre misure a tutela della sovranità svizzera
Art. 25
1 Il Consiglio federale adotta le misure necessarie alla tutela della sovranità svizzera da ingerenze di ordinamenti giuridici stranieri. Può in particolare:
a. vietare la trasmissione di informazioni;
b. imporre la trasmissione di informazioni;
c. sequestrare documenti;
d. bloccare l’accesso a supporti elettronici di dati;
e. sottoporre a vigilanza statale particolare determinati settori di attività di un’impresa.
2 La sovranità svizzera è intaccata in particolare se nell’ambito della cooperazione internazionale un’autorità straniera:
a. non rispetta l’ordinamento giuridico svizzero;
b. elude le forme di cooperazione previste dalla legge o da trattati internazionali;
c. adotta unilateralmente misure coercitive.
Sezione 5 Rimedi giuridici
Art. 26
1 I rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.
2 Le decisione del Consiglio federale di cui alle sezioni 3 e 4 sono definitive, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 27 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.