Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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gruppo interdipartimentale di lavoro diretto dall’UFG8 ha analizzato le questioni relative all’applicazione dell’articolo 271 del Codice penale (CP)9. Il gruppo di lavoro ha concluso che occorre chiarire a quali condizioni si possano rilasciare autorizzazioni fondate su questo articolo e ha proposto di adottare le pertinenti misure. Il presente avamprogetto tiene conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro e disciplina in modo esauriente le condizioni che devono essere soddisfatte affinché si possano compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici.
Altre misure a tutela della sovranità svizzera
Nella sezione 4, intitolata «Altre misure a tutela della sovranità svizzera» (art. 25), il presente avamprogetto affronta anche un ulteriore aspetto della tutela della sovranità svizzera. Mentre secondo la legislazione in vigore le violazioni della sovranità svizzera possono essere perseguite penalmente soltanto a posteriori (art. 271 e 273 CP), l’avamprogetto propone misure tese a impedire tali violazioni o limitarne preventivamente la portata. A tal fine, oltre al diritto penale, vanno previsti anche altri strumenti. L’articolo 25 capoverso 1 comprende un elenco non esaustivo di misure che il Consiglio federale può adottare a tutela della sovranità svizzera, mentre l’articolo 25 capoverso 2 enumera, sempre in modo non esaustivo, le situazioni in cui la sovranità della Svizzera è intaccata. La disposizione non esclude ovviamente le misure che il Consiglio federale può adottare fondandosi direttamente sulla Costituzione. Occorre tuttavia rammentare che le misure fondate direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. devono adempiere svariate condizioni (le misure fondate su tale disposizione devono in particolare essere solo temporanee e possono essere adottate soltanto in presenza di circostanze eccezionali e in casi urgenti) che non si applicano alle misure previste dal presente avamprogetto.
2.2 Adesione della Svizzera a due convenzioni del Consiglio d’Europa
Alla fine degli anni Settanta il Consiglio d’Europa ha elaborato due convenzioni che hanno per oggetto la cooperazione internazionale in materia amministrativa. La Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa (STE n. 94) obbliga gli Stati contraenti a fornirsi reciprocamente assistenza nella notificazione di documenti in materia amministrativa. Prevede che ciascuno Stato contraente designi un’autorità centrale che riceve le
8 Cfr. il parere del Consiglio federale del 13 ottobre 2010 sul rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati su «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti», FF 2011 3169. Nelle spiegazioni al postulato 2 (FF 2011 3204, 3205) il Consiglio federale osserva che l’UFG si occuperà delle questioni inerenti all’articolo 271 CP. I risultati dell’UFG sono riassunti nel rapporto del Consiglio federale del 10 ottobre 2012 «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti» in adempimento dei postulati 10.3390 della Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e 10.3629 della Commissione di gestione del Consiglio degli Stati del 30 maggio 2010.
9 Secondo la disposizione è punito «chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici». In altre parole in virtù di questa disposizione gli atti che violano la sovranità territoriale della Svizzera possono essere puniti soltanto se compiuti senza autorizzazione di un’autorità svizzera.