Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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2 La normativa proposta

2.1 Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera

2.1.1 Principi della cooperazione internazionale e della tutela della sovranità

L’avamprogetto si fonda sui seguenti principi:

– la Svizzera coopera con le autorità straniere;

– la cooperazione va armonizzata e formalizzata mediante diversi strumenti;

– il presente avamprogetto di legge costituisce una normativa minima e sussidiaria della cooperazione internazionale; disciplina i principi della cooperazione internazionale in materia amministrativa, penale, civile e commerciale;

– sono fatte salve le disposizioni speciali. La presente legge si applica soltanto se le disposizioni specifiche di leggi o trattati internazionali non dispongono altrimenti. L’avamprogetto menziona esplicitamente che esistono disposizioni specifiche per lo scambio d’informazioni nei settori della cooperazione in materia di polizia, della vigilanza sui mercati finanziari nonché in materia fiscale;

– per evitare un’inutile dispersione giuridica, secondo la presente legge possono essere emanate disposizioni speciali soltanto se le peculiarità del settore da disciplinare o altri motivi importanti lo giustificano;

– il principio della disponibilità a cooperare ha come corollario la tutela della sovranità. L’avamprogetto tutela la sovranità in due modi. Da una parte prevede le condizioni e le procedure secondo le quali possono essere rilasciate le autorizzazioni a eseguire sul territorio svizzero, per conto di autorità straniere, atti di competenza di poteri pubblici e, dall’altra, stabilisce le misure che il Consiglio federale può adottare in caso di minaccia della sovranità svizzera. Occorre precisare che non esiste un confine netto tra i due aspetti del progetto (collaborazione internazionale e tutela della sovranità). Le autorizzazioni previste dalla sezione 3 dell’avamprogetto sono anch’esse parte integrante della cooperazione internazionale.

2.1.2 Cooperazione penale in materia amministrativa, penale, civile e commerciale

Come già detto il presente avamprogetto costituisce in un certo senso una normativa minima e sussidiaria della cooperazione internazionale che si applica a tutti i settori in cui è possibile una cooperazione. In determinati settori la cooperazione internazionale è già ampiamente disciplinata. In ambito civile vanno menzionate le Con-