Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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venzioni dell’Aja4e in generale l’articolo 11a della legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato. In materia penale si possono citare in particolare la legge federale del 20 marzo 19816 sull’assistenza internazionale in materia penale e gli accordi internazionali7 tra cui soprattutto gli accordi bilaterali nel settore dell’assistenza giudiziaria e della cooperazione di polizia.

Questa parte dell’avamprogetto si basa sugli elementi seguenti:

Norme fondamentali per uno standard minimo

L’avamprogetto è teso in primo luogo a fissare uno standard minimo da applicare in assenza di disposizioni speciali e a cui le leggi speciali possono, se necessario, rinviare. L’emanazione di uno standard minimo intende inoltre evitare che in determinati settori la cooperazione non sia disciplinata. In tal caso le disposizioni dello standard minimo fungono da normativa suppletiva. È tuttavia possibile anche un «silenzio qualificato»: in determinate situazioni è ipotizzabile che il legislatore rinunci consapevolmente a disciplinare determinati aspetti. In tali casi le disposizioni del presente avamprogetto non si applicano a titolo suppletivo.

Rapporto con le leggi speciali e i trattati internazionali

Le disposizioni di legge speciali e i trattati internazionali sono fatti salvi. L’avamprogetto di legge non prevede quindi di disciplinare la cooperazione internazionale in modo esaustivo, in quanto riconosce che in vari settori può essere necessaria una normativa specifica e appropriata. In molti settori esiste già una tale normativa o sono perlomeno disciplinati determinati aspetti.

2.1.3 Tutela della sovranità svizzera

Questa parte dell’avamprogetto comprende due aspetti:

Autorizzazione a compiere per conto di autorità straniere atti che spettano a poteri pubblici

Immediatamente dopo la pubblicazione del rapporto delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 30 maggio 2010 su «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti», un

4Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (CAja54;

RS 0.274.12), Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CAja65; RS 0.274.131) e la Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (CAja70;

RS 0.274.132).

5 LDIP; RS 291

6 AIMP; RS 351.1

7 P. es. la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del

20 aprile 1959 (SR 0.351.1).