Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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4 Commento ai singoli articoli della legge federale
Titolo
Il titolo della legge riassume i due grandi argomenti dell’atto normativo, chiarendo in tal modo che la regolamentazione a livello di legge o trattato internazionale della cooperazione tra autorità svizzere e straniere è una strategia che consente di tutelare la sovranità della Svizzera. Il titolo mette l’accento sulla disponibilità a cooperare della Svizzera. Sin dal titolo infatti risulta chiaro che le misure di tutela della sovranità previste dalla presente legge costituiscono una possibilità di reagire in caso di condizioni di cooperazione turbate. Per ragioni pratiche la legge è dotata di un titolo abbreviato.
Ingresso
Rinviamo alle spiegazioni al numero 8.1.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
L’articolo sullo scopo descrive gli interessi che s’intendono perseguire e concretizzare con la legge. È possibile che tali interessi siano difficilmente conciliabili e nel caso concreto devono essere attentamente ponderati.
Lett. a: la legge intende facilitare la cooperazione delle autorità svizzere con l’estero in tutti i settori del diritto (cfr. le spiegazioni all’art. 2). Il termine tecnico «cooperazione internazionale» designa qualsiasi forma di cooperazione tra autorità svizzere e straniere. Sono di principio considerate autorità straniere tutte le autorità amministrative e di giustizia amministrativa degli Stati stranieri e dei loro enti pubblici territoriali. Ne fanno inoltre parte anche servizi specializzati e istituzioni internazionali nonché organizzazioni internazionali e le rispettive amministrazioni11 nella misura in cui assolvono compiti paragonabili ai compiti sovrani delle autorità svizzere. Possono infine essere equiparate alle autorità anche le persone fisiche e giuridiche che assolvono compiti sovrani e usufruiscono di poteri amministrativi12.
Nel recente passato l’opinione pubblica ha considerato alcune domande di assistenza amministrativa una minaccia per l’ordinamento giuridico svizzero. Ciò significa dimenticare che la Svizzera ha un interesse fondamentale a una cooperazione ben funzionante e regolamentata, poiché nell’adempimento dei propri compiti pubblici le autorità svizzere devono poter contare sulle informazioni e sull’assistenza dell’estero. La nuova legge deve mettere in risalto questa idea di fondo. Vista
11 Cfr. l’art. 2 cpv. 1 della legge sullo Stato ospite (RS 192.12), che enumera un notevole numero di istituzioni che possono essere considerate organismi internazionali; cfr. anche FF 2006 7359, pag. 7372 segg.
12 A titolo di esempio si può menzionare la Commissione tedesca di sorveglianza dei revisori (Abschlussprüferaufsichtskommission; APAK), un’associazione di persone specifica che non gode di capacità giuridica e assolve compiti paragonabili a quelli dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Il 28 ottobre 2011 l’ASR e l’APAK hanno concordato una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione nella sorveglianza delle imprese di revisione.