Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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l’importanza della cooperazione per la Svizzera, le autorità svizzere sono in linea di massima sempre state disposte a fornire assistenza alle autorità straniere nell’esecuzione dei loro compiti. Il sostegno reciproco serve alla corretta esecuzione e applicazione del diritto materiale e contribuisce ad accelerare le procedure. La presente disposizione riconosce quindi la disponibilità alla cooperazione e chiarisce che la cooperazione non è mai fine a sé stessa, ma serve a mettere in atto il diritto materiale e a rispettare le disposizioni procedurali.
Lett. b: nella prassi dell’Amministrazione si sono constatate incertezze nell’applicazione e attuazione dell’articolo 271 CP. La presente legge precisa quali atti sono permessi, a quali condizioni e secondo quale procedura.
Lett. c: la legge disciplina le misure tese a tutelare la sovranità svizzera da ingerenze di ordinamenti giuridici stranieri. Quando parla della «salvaguardia dell’indipendenza»13, la Costituzione federale rinvia al concetto di diritto internazionale dello Stato sovrano, cui spetta in linea di massima la competenza esclusiva di legiferare e di applicare il diritto sul proprio territorio. Rivendicazioni extraterritoriali di ordinamenti giuridici stranieri possono intaccare tale indipendenza o sovranità. Oggigiorno non sono più in primo piano minacce o violazioni del territorio nazionale, bensì ingerenze e violazioni che, sotto forme diverse14, ledono o minacciano di intaccare il potere sovrano dello Stato, che è in linea di massima esclusivo. Gli Stati sono indipendenti ed esistono a pari diritto sotto il profilo del diritto internazionale. Affinché non vi siano conflitti, ogni Stato possiede la sovranità territoriale entro i limiti dei propri confini, ossia ha il diritto esclusivo di esercitare il potere pubblico, nonché di emanare e applicare le leggi15. Di conseguenza ogni Stato è tenuto ad osservare la sovranità degli altri Stati. In altre parole, secondo il principio della sovranità il potere territoriale di uno Stato non può essere intaccato da un altro Stato16. Concretamente ciò significa che gli atti che uno Stato esegue sul territorio di un altro Stato senza l’autorizzazione di quest’ultimo sono illeciti. In Svizzera questo principio del diritto internazionale si riflette, ad esempio, negli articoli 271 e 299 CP e le pertinenti infrazioni sono passibili di pena.
Nell’odierno mondo globale in cui si verificano regolarmente fatti che presentano un carattere internazionale, poiché i cittadini o le persone (fisiche o giuridiche) residenti in uno Stato agiscono spesso in diversi Paesi, gli ordinamenti giuridici nazionali si trovano sempre più frequentemente a contatto, anche perché, vista la crescente globalizzazione, alcuni Stati sentono il bisogno di disciplinare anche fattispecie che si verificano all’estero. Questi contatti tra ordinamenti giuridici non sono di per sé contrari al diritto internazionale. Quest’ultimo riconosce ad esempio che, entro determinati limiti, uno Stato può regolamentare il comportamento dei propri cittadini anche all’estero. Una legge nazionale può pertanto ripercuotersi indirettamente su uno Stato straniero, comminando ad esempio una pena per determinati atti commessi all’estero, senza che ciò violi il diritto internazionale (anche il diritto svizzero presenta siffatti riferimenti extraterritoriali, si vedano p. es. gli art. 4-7 CP). Il discipli-
13 Art. 2 cpv. 1, art. 54 cpv. 2, art. 173 cpv. 2 lett. a e art. 185 cpv. 1 Cost.
14 È ad esempio ipotizzabile l’intrusione in sistemi elettronici e banche dati o la loro modifica, il rilevamento di o l’influsso su imprese economiche d’importanza strategica per la Svizzera oppure la mobilitazione politica di cittadini di Paese stranieri residenti in Svizzera. Tali fenomeni non sono tuttavia oggetto del presente progetto di legge.
15 Cfr. p. es. DTF 129 I 207 consid. 4.2 pag. 212.
16 DTF 104 Ia 367 consid. 2b pag. 369.