Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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namento di fattispecie extraterritoriali non costituisce pertanto di per sé una violazione della sovranità di un altro Stato.
Secondo il diritto internazionale uno Stato non può tuttavia applicare direttamente il proprio diritto sul territorio di un altro Stato. È ad esempio chiaro che una persona che soggiorna all’estero ed è ricercata in virtù del diritto penale può essere consegnata alle autorità di perseguimento penale del proprio Stato soltanto mediante un atto sovrano dello Stato in cui tale persona si trova17. Lo stesso dicasi in linea di massima per misure quali le indagini fiscali o l’assunzione di prove su territorio straniero. In assenza di un’autorizzazione, che può essere rilasciata nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria o amministrativa, tali misure, che servono ad imporre il proprio diritto su territorio straniero, ledono la sovranità dello Stato interessato18. Ciò è in generale anche il caso per gli atti di privati che in Svizzera competerebbero a potere pubblico, come nel caso, per citare un esempio tipico, dell’assunzione delle prove. Se possono essere attribuiti a uno Stato straniero o a un suo organo, tali atti violano la sovranità dello Stato interessato19. Il presente avamprogetto di legge prevede le possibili misure che permettono al Consiglio federale di reagire a siffatte ingerenze nella sovranità della Svizzera.
Art. 2 Campo d’applicazione materiale
Cpv. 1
La legge si applica alla cooperazione in materia penale, civile e amministrativa. Mentre in Svizzera l’assistenza giudiziaria in materia penale e quella in materia civile sono ampiamente disciplinate in leggi speciali e in trattati internazionali e presentano una densità normativa relativamente elevata (cfr. anche l’art. 4), mancano in gran parte principi uniformi per l’assistenza in materia amministrativa. L’avamprogetto di legge intende da una parte colmare questa lacuna e dall’altra armonizzare e coordinare i principi nei tre settori dell’assistenza.
Il termine cooperazione internazionale in materia amministrativa copre le nozioni di assistenza amministrativa e assistenza giudiziaria in materia amministrativa e presenta le caratteristiche seguenti:
– la cooperazione si svolge sulla base e nell’ambito del diritto amministrativo; non include le procedure in cui le autorità agiscono fondandosi sul diritto civile o penale. È il diritto nazionale a determinare ciò che è di pertinenza del diritto amministrativo. Poiché quest’ultimo conferisce spesso alle autorità competenze d’inchiesta e decisionali20, non è in definitiva decisivo che la cooperazione in materia amministrativa sia eseguita da un’autorità o da un
17 DTF 133 I 234 consid. 2.5.1 pag. 239.
18 DTF 128 IV 277 consid. 4.2 pag. 286: «Lo Stato moderno è uno Stato territoriale ai cui confini, secondo il principio di diritto internazionale della sovranità e della parità di diritti, termina in linea di massima anche la sua sovranità penale» (traduzione).
19 DTF 133 I 234 consid. 2.5.1 pag. 239.
20 Un esempio tipico è il diritto penale amministrativo. Tuttavia, nei casi di diritto penale amministrativo la cooperazione internazionale si svolge mediante l’assistenza giudiziaria in materia penale. Il Consiglio federale lo ha chiarito con una pertinente dichiarazione all’art. 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in maniera penale (RS 0.351.1).