Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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Tuttavia in Svizzera soltanto in rari casi24 le autorità forniscono assistenza a un’autorità straniera nell’esecuzione di crediti che si fondano sul diritto pubblico dello Stato straniero. Per i crediti in denaro di natura privata, l’esecuzione in Svizzera è retta dalle regole del diritto internazionale privato. Per tale motivo si prevede di escludere l’intero settore del sostegno all’esecuzione dal campo d’applicazione della nuova legge. In altre parole, la nuova legge non può servire da base per fornire assistenza nell’esecuzione di sentenze di tribunali stranieri o di decisioni di autorità straniere nei confronti di persone residenti in Svizzera.
Art. 3 Campo d’applicazione personale
La presente disposizione definisce il campo d’applicazione personale della legge.
Lett. a: la nuova legge contempla innanzitutto le autorità federali. Sono considerate tali le unità dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione decentralizzata della Confederazione, nonché i tribunali federali e i Servizi del Parlamento.
La cooperazione è prevalentemente effettuata dai servizi dell’Amministrazione centrale della Confederazione. Unitamente al Consiglio federale essi sono i destinatari principali della nuova legge. Fanno inoltre parte dell’Amministrazione federale le unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative (art. 2 cpv. 3 LOGA; RS 172.010). Il Consiglio federale ha enumerato le diverse categorie di tali unità nell’articolo 7a OLOGA (RS 172.010.1) e le unità stesse sono elencate nell’allegato dell’ordinanza. Nella prassi le unità decentrate più direttamente coinvolte nella cooperazione internazionale sono le «le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo» (art. 7a cpv. 1 lett. b OLOGA) e «gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato» (art. 7a cpv. 1 lett. c OLOGA). Sono equiparati alle autorità federali gli organismi privati che assolvono compiti pubblici sotto la sorveglianza della Confederazione e in tale ambito cooperano con l’estero. È il caso in particolare delle casse di compensazione25 e di disoccupazione26 delle assicurazioni sociali, che in base a trattati internazionali sono autorizzate e tenute a cooperare con i servizi partner stranieri27.
Fanno parte delle autorità federali ai sensi della nuova legge anche i tribunali federali e i Servizi del Parlamento:
24 Si veda p. es. l’art. 26a della Convenzione con l’Austria intesa a evitare la doppia imposizione (RS 0.672.916.31) ; cfr. il messaggio del 24 maggio 2006, FF 2006 4911, in particolare pag. 4729. L’Accordo del 26 ottobre 2004 sulla lotta contro la frode concluso con l’UE e i suoi Stati membri (RS 0.351.926.81) prevede che le parti si forniscano assistenza reciproca nel perseguimento e nella repressione delle attività illegali che intaccano i loro interessi finanziari. L’art. 24 par. 1 le obbliga a fornire assistenza nell’esecuzione: «Su domanda della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri».
25 Cfr. l’art. 49 segg. della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
26 Art. 77 segg. della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0).
27 Si veda p. es. l’art. 12 dell’Accordo d’assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982 con la Repubblica federale di Germania (RS 0.837.913.6).