Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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tribunale amministrativo. Poco importa inoltre che la cooperazione si svolga su domanda o spontaneamente;
– la cooperazione serve all’adempimento da parte dell’autorità richiedente dei compiti statali che le conferisce il proprio diritto nazionale. La cooperazione in materia amministrativa comprende anche il sostegno logistico o infrastrutturale che un’unità amministrativa fornisce a un’altra (prestito di personale, locazione di uffici, perizie, ecc.; cfr. art. 9 lett. e);
– la cooperazione (amministrativa) comprende essenzialmente procedure che si svolgono tra almeno due autorità. Può tuttavia includere anche la partecipazione di privati, nei casi in cui questi sono autorizzati a compiere atti di competenza dei poteri pubblici21. Il tentativo di un’autorità straniera di ottenere direttamente da un privato in Svizzera informazioni per una procedura amministrativa all’estero non costituisce una cooperazione amministrativa, ma è un atto che è trattato nella terza sezione del presente avamprogetto. I processi di cooperazione amministrativa si svolgono quindi in primo luogo tra le unità amministrative, ma possono spesso interessare privati, ad esempio perché le informazioni trasmesse all’autorità straniera riguardano privati o perché l’autorità straniera chiede di adottare misure nei confronti di determinati privati. In questi casi occorre chiarire la questione della necessità di coinvolgere queste persone nella procedura e delle modalità del coinvolgimento22.
Il presente avamprogetto si limita a disciplinare la cooperazione internazionale ed esclude pertanto la cooperazione amministrativa tra autorità intrastatali23.
Cpv. 2
In base alle caratteristiche della cooperazione internazionale appena illustrate, dovrebbero essere considerate forme di cooperazione anche l’assistenza fornita dalle autorità svizzere per far rispettare obblighi di prestazioni di diritto pubblico o per l’esecuzione di sentenze e decisioni passate in giudicato di autorità straniere. Un’autorità straniera potrebbe quindi chiedere a un’autorità svizzera di cooperare per riscuotere crediti in denaro, ad esempio restituzioni di imposte o di sovvenzioni.
21 Il diritto federale contiene numerose disposizioni che permettono alle autorità di ricorrere a privati per l’esecuzione di compiti statali o di conferire compiti statali a privati; a titolo di esempio si veda l’art. 180 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1) o l’art. 43 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01).
22 Nell’ambito dei mercati finanziari si è affermato il termine di «procedura relativa ai clienti», poiché le pertinenti disposizioni di legge prevedono esplicitamente che i clienti possono impugnare «la decisione della FINMA concernente la trasmissione di informazioni alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari» (art. 38 cpv. 5 LBVM). La mozione del 27 settembre 2012 della consigliera nazionale Leutenegger-Oberholzer (12.3873) chiede di abolire la procedura relativa ai clienti nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativa in materia fiscale. In generale sono gli art. 5 e 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a definire se e in che modo i privati abbiano qualità di parte e se il pertinente ordine delle autorità debba essere emanato in forma di decisione impugnabile.
23 L’assistenza amministrativa intrastatale è spesso oggetto di disposizioni di legge speciali; si veda ad esempio l’art. 32 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) o l’art. 184 LAgr (RS 910.1).