Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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– I tribunali federali sono il Tribunale federale, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e – dal 1° gennaio 2012 – il Tribunale federale dei brevetti. Le leggi federali determinanti per le procedure di questi tribunali non prevedono disposizioni specifiche sulla cooperazione (in materia amministrativa) con le autorità estere o altri tribunali. Tuttavia i tribunali intrattengono contatti diretti con organizzazioni internazionali del ramo e con istituzioni partner di altri Stati28. Il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale hanno d’altronde fatto notare all’UFG che sarebbe auspicabile una chiara base legale per la notificazione di atti procedurali all’estero. I tribunali federali rientrano pertanto nel campo d’applicazione del presente avamprogetto di legge. Le basi legali necessarie si trovano da una parte nella Convenzione europea n. 94 (cfr. cap. 5.1.1) e dall’altra nell’articolo 10 del presente avamprogetto. Tale disposizione specifica che è possibile la notificazione diretta per via postale.

– Anche i Servizi del Parlamento sono contemplati dall’avamprogetto di legge, poiché anch’essi sono interessati a doppio tiolo a disposizioni legali chiare per la cooperazione con autorità straniere e istituzioni omologhe. L’Assemblea federale intrattiene infatti contatti con organizzazioni di settore e parlamenti stranieri. Un’ordinanza sul Parlamento, emanata dall’Assemblea federale in virtù dell’articolo 60 della legge sul Parlamento (LParl, RS 171.10) fissa i limiti di tali contatti29. Secondo l’articolo 64 capoverso 2 lettera f LParl i Servizi del Parlamento coadiuvano l’Assemblea federale nella cura delle sue relazioni internazionali. Nell’esecuzione di tale compito, può essere utile per i Servizi del Parlamento poter ricorrere alle modalità della cooperazione internazionale disciplinate dalla legge. Inoltre le Commissioni parlamentari d’inchiesta (CPI) possono aver bisogno dell’assistenza di autorità straniere. Secondo l’articolo 165 capoverso 2 LParl soltanto le autorità federali e cantonali sono tenute a prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alle CPI. Includendo i Servizi del Parlamento nel campo d’applicazione della nuova legge, anche le CPI avranno la possibilità di collaborare con le autorità straniere.

Lett. b: in molti settori l’esecuzione delle leggi federali è affidata ai Cantoni. Per farlo i Cantoni devono avere la possibilità di ricorrere agli strumenti di cooperazione previsti dal presente avamprogetto. Resta intatto lo scambio diretto con le autorità straniere teso a concludere trattati con l’estero, permesso ai Cantoni in virtù dell’articolo 56 capoverso 3 Cost.

Lett. c: l’avamprogetto di legge – in particolare le sezioni tre e quattro – si applica anche ai privati. È possibile che autorità straniere esortino persone fisiche o giuridiche a eseguire atti che rischiano di intaccare la sovranità svizzera. Ma anche in altre forme di cooperazione sono indirettamente coinvolti privati, se vengono loro richieste informazioni o altri tipi di prestazioni. Per tale motivo il campo d’applicazione dell’avamprogetto di legge si estende ai privati che collaborano con le autorità estere.

28 La Corte plenaria del Tribunale federale può ad esempio decidere in merito all’adesione a organizzazioni internazionali (art. 15 cpv. 1 lett. g LTF, RS 173.110). Disposizioni analoghe esistono per il Tribunale amministrativo federale (art. 16 cpv. 1 lett. h LTAF, RS 173.32) e per il Tribunale penale federale (art. 53 cpv. 2 lett. i LOAP, RS 173.71).

29 Ordinanza del 3 ottobre 2003 sulle delegazioni parlamentari (RS 171.117).