Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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Art. 4 Rapporto con le disposizioni speciali

L’articolo 4 è una disposizione fondamentale dell’avamprogetto di legge. Quest’ultimo si applica soltanto se le pertinenti questioni non sono disciplinate da disposizioni speciali di leggi o trattati internazionali.

Cpv. 1

L’avamprogetto rappresenta una normativa sussidiaria generale per la cooperazione con le autorità straniere, che si applica nel caso in cui in determinati settori o per determinate procedure mancano disposizioni speciali sull’assistenza amministrativa. L’avamprogetto definisce pertanto un determinato standard per la disponibilità a cooperare della Svizzera, a cui possono derogare le leggi speciali. In determinati settori la cooperazione può pertanto essere più estesa rispetto a questo standard, mentre in altri le leggi speciali possono prevedere criteri più severi. Anche un silenzio qualificato del legislatore o di un trattato internazionale può essere considerato una disposizione speciale: se il legislatore ha rinunciato consapevolmente a disciplinare un ambito, tale lacuna non va completata con le disposizioni del presente avamprogetto.

L’assistenza giudiziaria in materia penale e in materia civile è retta da trattati internazionali che armonizzano le normative nazionali e dal diritto interno. L’AIMP, la LDIP e i numerosi trattati internazionali in materia sono pertanto disposizioni speciali ai sensi dell’articolo 4 dell’avamprogetto.

La situazione giuridica nel settore della cooperazione in materia amministrativa è invece ancora molto eterogenea, anche se in leggi federali recenti sono state inserite disposizioni sull’assistenza amministrativa più armonizzate30. Le analisi svolte nel passato dall’UFG hanno individuato più di trenta leggi federali (e varie ordinanze) che contengono disposizioni sulla cooperazione internazionale in materia amministrativa. Tentando di suddividere tali disposizioni in categorie, si ottengono tre tipi principali, le cui formulazioni sono tuttavia molto variate:

– clausole «classiche» di assistenza amministrativa sul modello della legislazione sui mercati finanziari, che a volte disciplinano controlli transfrontalieri in loco31;

– norme che disciplinano la comunicazione di dati personali all’estero e che si fondano sulle disposizioni in materia di protezione dei dati; e

– norme che si esprimono in generale sulla cooperazione internazionale e da cui tuttavia può non risultare chiaro se autorizzano la cooperazione con le autorità straniere nonché i pertinenti atti procedurali.

La cooperazione in materia amministrativa è spesso anche oggetto di disposizioni di trattati internazionali32. Tuttavia non è possibile individuare modelli uniformi o

30 Vanno menzionati gli art. 21 e 22 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl, RS 241), entrati in vigore il 1° aprile 2012, o l’art. 26 della revisione totale della legge sulla Posta del 17 dicembre 2010 (RS 783.0).

31 Cfr. le spiegazioni in merito all’art. 10.

32 Numerosi accordi di libero scambio degli Stati AELS con Stati terzi contengono ad esempio allegati o protocolli che disciplinano la cooperazione tra le autorità doganali. Anche nel settore della sicurezza sociale si sono affermate determinate regole per la cooperazione tra le autorità e la protezione dei dati; a titolo di esempio si vedano gli art. 21 e 23 dell’Accordo del 9 ottobre 2006 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l’Australia, RS 0.831.109.158.1.