Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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categorie che vadano al di là di un settore preciso; la determinatezza, la terminologia e il grado di precisione di tali disposizioni è infatti molto vario. In alcuni ambiti esistono tuttavia determinati standard armonizzati; nel diritto in materia di assicurazioni sociali è stato ad esempio sviluppato uno standard in materia di cooperazione tra le autorità interessate sancito in trattati internazionali. La Convenzione con il Giappone prevede, ad esempio, che le autorità competenti degli Stati contraenti convengano misure amministrative necessarie all’applicazione della Convenzione, designino organismi di collegamento e si informino reciprocamente su tutte le modificazioni delle rispettive legislazioni. Inoltre, le autorità e gli enti competenti «forniscono, nel limite delle loro competenze, l’assistenza necessaria all’applicazione della […] Convenzione». Tale assistenza va fornita gratuitamente33. La protezione dei dati personali è disciplinata in modo dettagliato34. Molti trattati internazionali in materia di assicurazioni sociali disciplinano anche la notificazione per posta di documenti amministrativi; gli atti non possono essere rifiutati se sono redatti nella lingua ufficiale dello Stato contraente e quindi non è necessaria una traduzione in una lingua ufficiale svizzera35.
Diversi settori sono già ampiamente armonizzati – ad esempio l’assistenza amministrativa in materia di polizia o, più recentemente, quella in materia fiscale. Per evitare incertezze, il capoverso 1 chiarisce che, in quanto disposizioni speciali, le disposizioni fissate nelle leggi e nei trattati internazionali sullo scambio di informazioni nell’ambito della cooperazione in materia di polizia36, della vigilanza sui mercati finanziari37 nonché in materia fiscale38 prevalgono sulla legge sulla cooperazione e sulla tutela della sovranità. Tali disposizioni speciali sono oggetto di una vasta giurisprudenza delle autorità e dei tribunali che rimarrà determinante anche in futuro.
Cpv. 2
Il presente avamprogetto fornisce una risposta univoca alle questioni fondamentali della cooperazione internazionale: le condizioni e le forme della cooperazione,
33 Art. 20 della Convenzione del 22 ottobre 2010 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.831.109.463.1).
34 Art. 23 della Convenzione del 22 ottobre 2010 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone.
35 Si veda ad esempio l’art. 28 della Convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale, RS 0.831.109.163.1.
36 Tale cooperazione è disciplinata soprattutto dalla legge del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (RS 362.2). Il 27 giugno 2012 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro, che disciplina lo scambio di informazioni dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS con istituzioni omologhe straniere.
37 Cfr, in particolare l’art. 42 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1) e l’art. 38 della legge sulle borse (RS 954.1).
38 Sono determinanti la legge del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF, FF 2012 7281 [testo sottoposto a referendum]), le convenzioni bilaterali intese a evitare la doppia imposizione, l’Accordo sulla lotta contro la frode concluso con l’UE e i suoi Stati membri e il nuovo art. 75a della legge sull’IVA. Quest’ultimo è introdotto insieme alla legge sull’assistenza amministrativa fiscale, entrata in vigore il 1° febbraio 2013 e ha il seguente tenore: «1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può concedere alle autorità estere, a loro richiesta, l’assistenza amministrativa necessaria all’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire l’applicazione conforme del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro tale diritto, sempreché lo preveda un trattato internazionale. 2 Essa esegue l’assistenza amministrativa applicando per analogia gli articoli 115a–115i.»