Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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nonché i diritti e gli obblighi delle autorità e dei privati interessati. Secondo il capoverso 2 disposizioni speciali che derogano dallo standard previsto dall’avamprogetto sono emanate soltanto se motivi importanti lo giustificano. Con questa disposizione il legislatore si impegna a mantenere la coerenza con la nuova legge in occasione dell’elaborazione di nuove disposizioni sulla cooperazione internazionale. La disposizione è rivolta al futuro e non va interpretata come incarico di verificare le norme vigenti sulla cooperazione internazionale.

Art. 5 Procedura amministrativa e protezione dei dati

Nella prassi amministrativa si pone regolarmente la questione dell’applicabilità delle disposizioni della PA e della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). La questione se per un atto compiuto da un’autorità in seguito a una domanda di assistenza amministrativa dell’estero sia necessaria una decisione e se per tale decisione debbano essere garantiti i diritti delle parti, è stata risolta in modo divergente in seno all’Amministrazione, creando una notevole incertezza giuridica. L’avamprogetto chiarisce pertanto che la PA si applica a tutti gli atti di cooperazione. Lo stesso dicasi per la LPD, che disciplina le condizioni alle quali possono essere trasmessi all’estero dati degni di protezione e i diritti di cui dispongono gli interessati.

A tale proposito occorre fare tre precisazioni:

Primo: la riserva dell’articolo 4 a favore di disposizioni speciali vale anche per l’applicazione della PA. In altre parole, l’articolo 5 dell’avamprogetto non può far sì che si eludano le disposizioni che prevedono un’applicazione ristretta della PA, quali ad esempio l’articolo 42 capoverso 4 LFINMA39 o l’articolo 12 AIMP. In questi casi la PA si applica soltanto nella misura prevista dalla legge speciale.

Secondo: lo stesso vale in modo analogo per la LPD: se la legge speciale tiene conto in modo sufficiente della protezione dei dati non è necessario ricorrere alla LPD40.

Terzo: la PA può essa stessa prevedere riserve a favore di disposizioni contenute in leggi speciali. È ad esempio il caso per le procedure nell’ambito delle assicurazioni sociali, per le quali l’articolo 3 lettera dbis PA fa salvo il disciplinamento previsto dalla LPGA. Lo stesso vale per la LPD: rimane fatta salva l’esclusione dal suo campo d’applicazione prevista dall’articolo 2 capoverso 2 lettera c LPD per i procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure per quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza.

39 Cfr. DTF 127 II 323 consid. 3a/bb; tuttavia in merito alla questione che cosa vada considerata un’informazione «relativa ai clienti» il Tribunale federale fa riferimento agli scopi di protezione degli articoli 6 e 48 PA; DTF cit., consid. 3b/bb.

40 Il Tribunale federale lo ha constatato ad esempio per l’art. 38 LBVM; cfr. DTF 126 II 126 consid. 5b: «Quando emana una legge speciale, il legislatore può tuttavia tenere conto di determinati principi o di determinate esigenze previste nella legge sulla protezione dei dati in modo tale che singole disposizioni di quest’ultima non abbiano (sotto il profilo materiale) più alcun significato autonomo[…]. L’assistenza amministrativa prevista dalla legge sulle borse non lascia fondamentalmente alcuno spazio per l’applicazione autonoma dell’articolo 6 LPD. In tal senso l’art. 38 LBVM contiene un disciplinamento specifico della protezione dei dati che prevale sulla LPD» (traduzione). Il Tribunale amministrativo federale segue questa giurisprudenza; cfr. decisione del TFA 2010/26 consid. 5.5.2.