Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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Art. 6 Consulenza e coordinamento
L’avamprogetto di legge propone di affidare all’Ufficio federale di giustizia i compiti di consulenza e di coordinamento nell’ambito della cooperazione internazionale. Tale funzione include sia i principi della cooperazione internazionale che gli aspetti della tutela della sovranità svizzera. La disposizione tiene conto di un’esigenza ripetutamente espressa dal gruppo di lavoro interdipartimentale che, sotto la direzione dell’UFG, ha analizzato la portata dell’articolo 271 CP. Dato che a volte le unità amministrative interessate non sono certe se debba essere rilasciata un’autorizzazione, è stata espressa l’esigenza di un servizio di coordinamento e consulenza.
Sezione 2: Regole generali per la cooperazione internazionale
Art. 7 Principi
L’articolo 7 enuncia i tre principi fondamentali della cooperazione internazionale validi per tutti gli ambiti del diritto e per tutti gli aspetti procedurali e materiali, ossia la disponibilità delle autorità svizzere a cooperare (capoverso 1), nessun diritto ad esigere la cooperazione (capoverso 2) e l’impossibilità di impugnare la decisione di un’autorità svizzera di indirizzare una domanda di cooperazione all’estero (capoverso 3).
Cpv. 1
Il capoverso 1 costituisce una novità importante rispetto al diritto vigente. La disposizione funge da base per la cooperazione delle autorità svizzere con altri Stati e con organizzazioni internazionali. Alcune leggi si esprimono esplicitamente in merito alla possibilità di un determinato servizio dell’Amministrazione federale di assumere compiti internazionali e cooperare con istituzioni omologhe straniere. In altre leggi invece questa menzione manca del tutto, nonostante l’ambito disciplinato sia marcatamente di portata internazionale41. L’articolo 7 capoverso 1 mette a disposizione di tutte le autorità che rientrano nel campo d’applicazione della legge una base legale per cooperare con l’estero.
Oltre ad autorizzare la cooperazione, la disposizione chiarisce anche la modalità della cooperazione: se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, le autorità svizzere potranno cooperare in ogni caso con l’estero nelle forme (art. 9 segg.) e mediante le procedure (art. 12 segg) previste dall’avamprogetto, anche se la pertinente legge speciale non si pronuncia in merito alla cooperazione con l’estero. Tuttavia anche in questo caso, conformemente all’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto, prevalgono le disposizioni delle leggi speciali: le leggi speciali possono pertanto prevedere, nel rispetto dell’articolo 4 capoverso 2 dell’avamprogetto, forme di cooperazione supplementari o divergenti e stabilire procedure specifiche per l’ambito che disciplinano.
41 Ciò è lampante ad esempio nel caso della LFINMA e della LSR; l’art. 6 cpv. 2 LFINMA sancisce che la FINMA adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza, mentre per l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, che assolve compiti analoghi e che opera in un settore altrettanto internazionale, una disposizione del genere non è prevista.