Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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Cpv. 2

Anche se l’avamprogetto sancisce la disponibilità di massima delle autorità svizzere a cooperare con l’estero, ciò non significa che la Svizzera sia tenuta a cooperare. E tanto meno un’autorità estera potrà esigere, sulla base di questa legge, che un’autorità svizzera le fornisca una determinata assistenza (amministrativa). Per tale motivo il capoverso 2, che s’ispira all’assistenza giudiziaria in materia penale42, sancisce che né alle autorità straniere né ai privati è conferito un diritto esigibile in giudizio a prestazioni di cooperazione amministrativa da parte della Svizzera.

Cpv. 3

È compito dell’autorità svizzera competente in materia decidere se per adempiere i propri compiti intende ricorrere all’assistenza di un’autorità straniera. Se l’autorità svizzera decide di chiedere la cooperazione dell’estero ai sensi dell’avamprogetto, tale decisione non potrà essere impugnata. Il presente capoverso si ispira ampiamente alla disciplina consolidata nell’assistenza giudiziaria in materia penale, che per le stesse ragioni è sancita nella legge sull’assistenza amministrativa fiscale43. Tale disciplina può fungere da principio fondamentale anche per le altre forme di cooperazione.

Art. 8 Condizioni per la cooperazione

Cpv. 1

Il capoverso 1 sancisce tre principi fondamentali per la cooperazione internazionale in tutti i settori.

La lettera a enuncia il principio secondo cui l’autorità straniera può chiedere soltanto informazioni di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti; può usare le informazioni ottenute dalle autorità svizzere soltanto per le proprie procedure.

La lettera b esige che l’autorità richiedente sia vincolata dal segreto d’ufficio o professionale. Se del caso, l’autorità richiedente deve attestare come intende proteggere le informazioni trattate.

La lettera c si esprime in merito alla liceità della trasmissione a terzi delle informazioni ricevute dall’autorità richiedente. In linea di massima la trasmissione è ammessa, ma l’avamprogetto richiede l’approvazione – anteriore o posteriore – dell’autorità svizzera44. La pubblicazione delle informazioni, prevista in particolare in base a disposizioni del diritto nazionale sulla pubblicità di procedimenti giudiziari e amministrativi, è equiparata alla trasmissione. Sono considerati terzi ai sensi della presente disposizione altre autorità amministrative, tribunali o autorità di perseguimento penale, ma anche privati a cui sono conferiti compiti pubblici. Anche se non ha alcuna possibilità di intervenire direttamente per impedire che l’autorità straniera trasmetta a un’altra autorità le informazioni che ha ricevuto, l’autorità svizzera può esigere garanzie in merito45. Se tali garanzie non dovessero essere osservate,

42 Art. 1 cpv. 4 AIMP (RS 351.1).

43 Art. 22 cpv. 4 LAAF.

44 Tale principio è sancito in numerose disposizioni del diritto federale. La forma in cui è rilasciata l’autorizzazione (caso per caso o in blocco) dipende dal settore in questione e dal caso concreto. L’autorizzazione può essere data anche in forma generale; si veda l’art. 13 della legge sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10).

45 Sulla problematica si vedano le spiegazioni nel messaggio sulla modifica dell’articolo 48 LBVM, FF 2004 5995.