Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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l’autorità svizzera rifiuterà di cooperare in futuro con l’autorità straniera in questione46. In virtù dell’articolo 4 dell’avamprogetto, restano possibili disposizioni speciali meno severe, quali ad esempio l’articolo 38 LBVM.
Cpv. 2
Il principio della reciprocità è un altro elemento fondamentale che caratterizza la cooperazione internazionale. L’avamprogetto formula consapevolmente tale principio in modo flessibile. Possono infatti verificarsi situazioni in cui l’autorità svizzera intende dar seguito a una domanda di un’autorità straniera, anche se in base alla situazione giuridica lo Stato richiedente non potrebbe dare seguito a una domanda analoga della Svizzera. Spetta all’autorità competente valutare nel singolo caso se sono ammesse deroghe al principio della reciprocità.
Cpv. 3
A differenza del capoverso 2, il capoverso 3 prevede motivi di rifiuto vincolanti. In presenza di un tale motivo, l’autorità svizzera deve respingere la domanda di un’autorità straniera47. Sono motivi vincolanti il rischio di intaccare importanti interessi pubblici della Svizzera48, ma anche il sospetto che la domanda dell’autorità straniera serva alla ricerca generalizzate e indiscriminata di prove («fishing expedition»)49. In questo contesto occorre affermare che le ispezioni ai sensi dell’articolo 11 dell’avamprogetto non costituiscono «fishing expedition». Le ispezioni servono all’adempimento di funzioni di sorveglianza mediante controlli per sondaggio che non richiedono un sospetto iniziale e che non necessariamente danno adito a una contestazione.
Se lo Stato richiedente non è in grado di garantire una protezione giuridica adeguata, l’autorità svizzera deve rifiutarsi di cooperare50. Per valutare se la protezione giuridica è sufficiente ci si orienterà in base ai parametri costituiti dalle garanzie procedurali della Costituzione federale e della CEDU51. Per rifiutare la cooperazione non è sufficiente supporre che i diritti e le garanzie procedurali non siano rispettati: nel settore in questione le lacune della protezione giuridica devono essere note e manifeste. Tali lacune devono poter essere opposte allo Stato richiedente senza che siano
46 Per l’assistenza amministrativa nel settore dei mercati finanziari si veda DTF 128 II 407 consid. 3.2 pag. 411: «Nulla si oppone all’assistenza amministrativa fintanto che uno Stato richiedente si attiene effettivamente alla riserva della specialità e – come nel caso in esame – non vi sono indizi che in un caso concreto non sia disposto a farlo. Soltanto se nell’ambito della sua dichiarazione di «best efforts» l’autorità di sorveglianza straniera non è in grado di far sì che la riserva della specialità o il principio della «lunga mano» sia adeguatamente rispettato, la Commissione delle banche deve eventualmente riesaminare la prassi nei suoi confronti (…)» (traduzione).
47 Se la Svizzera intende dare seguito alla domanda dell’estero nonostante la presenza di un motivo di rifiuto secondo il capoverso 3, non rimane che la soluzione della misura necessarie alla tutela della sovranità svizzera ai sensi dell’art. 25 dell’avamprogetto.
48 Per quanto riguarda forma e contenuto, la lett. a si orienta all’art. 1a IRSG.
49 Cfr. DTF 128 II 407 consid. 5.2.1 o la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 21.12.2011, A-1735/2011 consid. 3.3: «Una “fishing expedition” è una ricerca indiscriminata di prove vietata, che secondo la giurisprudenza svizzera non è ammessa né nell’assistenza giudiziaria né in quella amministrativa.». La Svizzera si è assicurata che la cooperazione venga rifiutata nel caso di «fishing expedition» anche mediante riserve espresse in merito a trattati internazionali; si veda ad esempio la riserva della Svizzera all’art. 23 della Convenzione dell’Aja sull’assunzione delle prove.
50 Cfr. anche art. 2 AIMP.
51 Ad esempio il principio ne bis in idem o i diritti elementari delle parti.