Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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necessari accertamenti approfonditi della situazione giuridica in tale Stato52. Spetta all’autorità svizzera richiesta decidere se la protezione giuridica dello Stato richiedente sia tanto lacunosa da dover rifiutare la cooperazione. Essa dispone del margine d’apprezzamento necessario per farlo. In linea di massima l’autorità straniera richiedente non può impugnare la decisione di rifiuto dell’autorità svizzera53; può tuttavia sempre presentare una nuova domanda migliorata. Sarebbe tuttavia scorretto dedurre dalla presente disposizione che l’autorità svizzera debba sempre dare seguito a una domanda se non è dato un motivo di rifiuto di cui al capoverso 3; l’autorità straniera non gode di un diritto di esigere la cooperazione della Svizzera.

Art. 9 Forme di cooperazione

L’articolo 9 elenca tutte le forme di cooperazione che le autorità svizzere possono in linea di massima accordare. L’elenco soddisfa le esigenze più impellenti che le diverse unità dell’Amministrazione federale hanno manifestato nell’ambito dei sondaggi svolti in passato dall’UFG. L’articolo 9 crea le basi legali formali per la cooperazione internazionale in tutti i settori in cui attualmente manca una pertinente normativa in una legge speciale. Tutte le autorità contemplate dall’avamprogetto possono cooperare con l’estero almeno nelle forme qui previste. Con le autorità straniere omologhe le autorità svizzere possono pertanto scambiare informazioni liberamente accessibili nonché coordinare procedimenti e creare istituzioni comuni54 per lo scambio di esperienze e di conoscenze. Anche se le informazioni sono liberamente accessibili in Svizzera, è possibile che un’autorità straniera debba poter contare sull’assistenza delle autorità svizzere55 perché non ha dimestichezza con l’offerta di informazioni disponibile o perché ha bisogno di una traduzione. Per quanto riguarda la comunicazione di dati personali particolarmente degni di protezione (lett. a), l’avamprogetto fornisce la base legale formale richiesta dall’articolo 19 LPD in combinazione con l’articolo 17 LPD. Occorre tuttavia rispettare l’articolo 6 LPD, secondo cui la comunicazione dei dati è illecita qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio56. Se lo Stato straniero non dispone di una legislazione che garantisca una protezione adeguata, i dati possono essere comunicati soltanto se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 6 capoverso 2 LPD. Come forma di cooperazione l’articolo 9 prevede anche la messa a disposizione di risorse. Si tratta ad esempio del distaccamento presso un’istituzione estera di un collaboratore di un’autorità svizzera o della messa a disposizione dell’infrastruttura logistica o informatica. Un’ulteriore forma di cooperazione è il sostegno nell’accertamento dei fatti (lett. f). Non si tratta in questo caso di assistenza formale tesa ad agevolare l’autorità richiedente nello svolgimento

52 La situazione giuridica è pertanto analoga a quella dell’art. 6 cpv. 1 LPD, secondo cui la trasmissione di dati all’estero è lecita soltanto se lo Stato straniero dispone «di una legislazione che assicuri una protezione adeguata».

53 Cfr. le spiegazioni del Consiglio federale nel messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza amministrativa fiscale, FF 2011 5587, pag. 5601.

54 Per esempio piattaforme d’informazione permanenti o incontri tra esperti, ma anche organismi istituzionalizzati senza personalità sotto il profilo del diritto internazionale quali il Basel Committee on Banking Supervision, l’International Forum of Independent Audit Regulators o i Colleges of Supervisors per le grandi imprese che operano su scala internazionale.

55 Per esempio per individuare l’identità delle persone fisiche o giuridiche titolari di un indirizzo IP o di un indirizzo postale (cfr. anche l’art. 22 LCSl).

56 Cfr. le spiegazioni sul sito dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)): http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00827/index.html?lang=it