Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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della procedura. Non sono tuttavia neppure contemplate l’adozione formale di prove o altre misure per la raccolta di prove utilizzabili in giudizio; a tal fine sono infatti necessarie le autorizzazioni particolari delle leggi speciali previste soprattutto nell’assistenza giudiziaria in materia penale, civile e commerciale. In linea di massima tutte queste prestazioni materiali o di servizi sono effettuate su retribuzione, poiché nella maggior parte dei casi saranno verosimilmente soddisfatte le condizioni dell’articolo 15 capoverso 2 dell’avamprogetto.
Art. 10 Notificazione di documenti ufficiali
Nella prassi la questione della modalità di notificazione di documenti ufficiali a destinatari all’estero e, viceversa, della notificazione di documenti ufficiali da parte di autorità straniere a destinatari in Svizzera costituisce un problema particolare della cooperazione internazionale57. Il Tribunale amministrativo federale ha descritto la situazione giuridica vigente come segue: «Infatti, la notificazione di un documento ufficiale che può avere conseguenze giuridiche (al contrario di un documento il cui contenuto è puramente informativo) costituisce un atto di potere pubblico la cui esecuzione spetta alle autorità locali […]. Se la notificazione deve avvenire all’estero è pertanto opportuno procedere per via diplomatica o consolare, a meno che un trattato internazionale preveda altrimenti […]. La notificazione diretta all’estero per posta è un atto di un’autorità pubblica su territorio straniero. Un’autorità giudiziaria o un organismo dello Stato d’invio non può procedervi senza autorizzazione dello Stato destinatario. La notificazione irregolare di un atto giudiziario non espleta effetti»58 (traduzione). Questa concezione del diritto si fonda sull’idea che la notificazione di documenti ufficiali su territorio straniero costituisce un’ingerenza nella sovranità dello Stato. Vista la folta corrispondenza con l’estero59 e la necessità di una comunicazione rapida, la via diplomatica appare tuttavia troppo lenta. In molti settori la riserva della sovranità ha perso d’importanza e non esistono più motivi importanti per procedere obbligatoriamente in tutti i casi alla notifica per via diplomatica. Alla luce di queste considerazioni l’avamprogetto propone pertanto una nuova soluzione.
Cpv. 1
Anche se si riallaccia alla prassi vigente delle autorità e dei tribunali, l’avamprogetto stabilisce esplicitamente che in linea di massima i documenti ufficiali possono essere notificati direttamente. Il termine «documenti ufficiali» è consapevolmente esteso: comprende sia le sentenze e le decisioni (incidentali) sia altri documenti di tribunali e autorità che espletano effetti giuridici, quali ad esempio informazioni giuridiche; può tutt’al più esserne esclusa la semplice corrispondenza tra autorità quali l’accusa di ricezione o simili. È considerata notificazione diretta ogni notificazione – spesso per via postale – effettuata senza l’intermediazione di un’autorità svizzera. La notificazione per via diplomatica, che si svolge per il tramite di un’autorità svizzera che incarica la missione diplomatica all’estero di trasmettere il documento all’autorità
57 Cfr. rapporto dell’UFG del 14 marzo 2011, pag. 43 seg.
58 Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 26 agosto 2011, C-2343/2009, consid. 2.2.
59 Per il 2011 la statistica dell’UFG sull’assistenza in materia amministrativa registra 119 domande di notificazione dell’estero alla Svizzera e 128 domande di autorità svizzere rivolte all’estero. Per l’assistenza in materia penale la statistica registra 345 domande di notifica alla Svizzera e 660 all’estero; in materia civile le domande rivolte alla Svizzera erano 400, mentre quelle presentate all’estero erano superiori a 1000.