Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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straniera competente, dovrà rimanere la regola nei casi in cui vi è il rischio di ingerenze sensibili o importanti nella posizione giuridica del destinatario. In ogni settore specifico andrà valutato caso per caso se vi è il rischio di una tale ingerenza. Anche in questo caso sono fatte salve agevolazioni previste da trattati internazionali60 oppure, unilateralmente, da leggi o ordinanze61.

Cpv. 2

I documenti ufficiali che possono essere notificati direttamente a un destinatario in Svizzera non sono necessariamente redatti in una lingua ufficiale della Confederazione o accompagnati da una traduzione62. Il destinatario può pertanto rifiutarsi di accettare la notificazione se il documento è redatto in un’altra lingua. In tal caso l’UFG deve ritrasmettere il documento al mittente straniero esortandolo a redigere una traduzione.

Cpv. 3

L’avamprogetto permette inoltre alle autorità svizzere di fornire sostegno alle autorità straniere in caso di problemi di notificazione. Il sostegno consiste in particolare nell’individuare indirizzi postali o elettronici oppure nel fornire informazioni in merito alla possibilità e alle modalità della notificazione per via elettronica.

Cpv. 4

Il capoverso 4, infine, designa l’UFG quale autorità centrale per le questioni inerenti alla notificazione. La designazione di un’autorità centrale è una conseguenza dell’adesione alla Convenzione n. 94 del Consiglio d’Europa. Per le singole unità dell’Amministrazione federale può essere importante sapere che documenti esteri sono stati notificati a destinatari in Svizzera per il tramite dell’UFG. Per tale motivo il capoverso 4 sancisce un obbligo d’informazione da parte dell’UFG.

Cpv. 5

Il capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a concludere trattati internazionali sulla notificazione di documenti ufficiali. Tali trattati possono disciplinare le modalità specifiche della notificazione e accorciarne le vie. In un’ordinanza il Consiglio federale potrà inoltre prevedere agevolazioni per la notificazione dall’estero.

Art. 11 Ispezioni

Atti ufficiali di autorità straniere, quali verifiche transfrontaliere («controlli in loco», «joint inspections» ) o determinate forme della cooperazione in materia di polizia, rappresentano forme consolidate della cooperazione internazionale. Tali atti sono tuttavia leciti soltanto se autorizzati da una legge o un trattato internazionale63 oppure in presenza di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 271 CP64. Il diritto

60 Cfr. ad esempio l’art. 28bis della Convenzione con la Francia intesa a evitare la doppia imposizione con la Francia (RS 0.672.934.91).

61 Cfr. ad esempio l’art. 30 OAIMP (RS 351.11).

62 Sul problema si veda lo scambio di note del 24 gennaio/22 febbraio 2012 tra l’UFG e il Ministero federale di giustizia tedesco, FF 2012 3142.

63 Cfr. THOMAS HOPF, in: Niggli/Wiprächtiger (a c. di) BSK Strafrecht 2, 2a ed., Basilea 2007, N 18 ad art. 271.

64 Sull’argomento in generale si veda il messaggio del Consiglio federale del

27 maggio 1998 concernente la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, FF 1998 3007, pag. 3048 segg.