Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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federale disciplina esplicitamente tali forme di cooperazione soprattutto nella legislazione sui mercati finanziari65, ma anche nel diritto in materia di politica economica esterna66. La prima normativa di diritto positivo in materia è stata emanata nel quadro della revisione parziale del 1999 della legge sulle banche67. Anche nell’ambito degli Accordi bilaterali II, per i controlli in materia finanziaria sono state sviluppate e sancite in trattati procedure in loco con autorità straniere68; tali accordi sono considerati autorizzazioni generali ai sensi dell’articolo 271 CP69. L’articolo 11 disciplina l’ammissibilità di atti di verifica in modo uniforme per tutti i settori del diritto federale. Un’autorizzazione dell’autorità estera è ovviamente necessaria soltanto se il diritto straniero prevede un obbligo di autorizzazione per gli atti di ispezione eseguiti da autorità svizzere. Se una legge speciale conferisce il diritto di autorizzare ispezioni a un’unità specifica dell’Amministrazione federale (p.es. l’art. 27 cpv. 3 LSR) tale delega costituisce un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 dell’avamprogetto.
65Cfr. ad esempio l’art. 27 della legge federale del 16 dicembre 2005 sull’abilitazione e la
sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR, RS 221.302) o l’art. 42 delle legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1)
66Cfr. l’art. 38 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e
la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione,
OAccD; RS 946.512).
67Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), modifica del 22 aprile 1999,
RU 1999 2405. L’art. 23septies LBCR, introdotto in tale occasione, è stato abrogato con l’entrata in vigore della LFINMA; il suo contenuto, perfezionato dal punto di vista redazionale, si ritrova nell’art. 43 LFINMA (cfr. il messaggio del 1° febbraio 2006 sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari [Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; LAuFIN], FF 2006 2625, pag. 2682).
68A titolo esemplare e illustrativo menzioniamo la disciplina dell’allegato IV art. 3
dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sull’ambiente che si ritrova in forma uguale o analoga in altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE: «1. Ai sensi del presente Accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, controlli e verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom)
n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996. 2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. 3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. 4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto. 5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.»
69«Le disposizioni concordate in virtù di un trattato dell’allegato IV sostituiscono la proce-
dura relativa all’autorizzazione prevista dall’articolo 271 numero 1 del Codice penale (CP) per i relativi atti ufficiali compiuti su territorio svizzero; la necessaria autorizzazione prevista dal CP per i controlli da parte degli organismi della Comunità è in tal caso considerata rilasciata» (Messaggio del 1° ottobre 2004 concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi [Accordi bilaterali II], FF 2004 5273, pag. 5353. Per gli sviluppi dell’acquis di Schengen cfr. FF 2010 1483, pag. 1502.