Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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Art. 12 Compiti dell’autorità richiesta
L’articolo 12 disciplina i compiti dell’autorità svizzera richiesta.
Cpv. 1
Innanzitutto l’autorità svizzera che riceve una domanda di cooperazione deve esaminare in linea generale se è possibile darvi seguito o se vi si oppongono i motivi di cui all’articolo 8 capoverso 3. In seguito deve ordinare e eseguire le misure necessarie. Non è possibile disciplinare in modo uniforme per tutti i settori le misure che un’autorità deve ordinare per l’esecuzione di una domanda di cooperazione; restano d’altronde applicabili le leggi speciali che fissano le condizioni alle quali possono essere adottate misure e la procedura da seguire70. L’autorità svizzera può tuttavia adottare misure coercitive soltanto in presenza di una base in una legge federale o in un trattato internazionale. Il presente avamprogetto non fornisce pertanto una base autonoma per l’adozione di misure coercitive. Nella prassi è riconosciuto in modo quasi unanime che l’ordine vincolante di fornire informazioni da trasmettere ad autorità straniere deve essere emanato sotto forma di decisione ed è ammesso soltanto se una legge federale conferisce a un’autorità i necessari diritti di controllo, sorveglianza e accesso. Il diritto di ricorrere contro tale decisione è concesso anche a terzi conformemente all’articolo 48 PA.
Cpv. 2
Il capoverso 2 riprende dall’assistenza giudiziaria in materia penale e civile71 il principio secondo cui l’autorità svizzera può rispettare anche forme procedurali del diritto straniero se l’autorità richiedente straniera lo chiede, poiché la possibilità di utilizzare le prove ottenute per mezzo dell’assistenza giudiziaria o amministrativa dipende dall’osservanza di determinate prescrizioni formali o procedurali.
Cpv. 3
Infine, il capoverso 3 chiarisce una questione che nella prassi è sempre stata fonte di incertezze72: l’autorità svizzera richiesta deve emanare la decisione di trasmettere le informazioni se l’interessato rifiuta la trasmissione. Questa soluzione corrisponde al disciplinamento previsto dalla legge sull’assistenza amministrativa fiscale73. Nei casi in cui l’autorità può trasmettere informazioni senza doverne informare gli interessati (cfr. art. 13 cpv. 3) non è necessaria una decisione.
Art. 13 Informazione degli interessati
Poiché, come osservato, le misure adottate dalle autorità nell’ambito della cooperazione internazionale possono intaccare la posizione giuridica di privati, questi vanno in linea di massima informati in merito alle domande dell’estero che li riguardano.
70 L’art. 4 cpv. 1 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb, RS 946.231), ad esempio, permette agli organi di controllo di «accedere, senza preavviso e durante l’orario di lavoro usuale, ai locali commerciali delle persone tenute a fornire informazioni, a ispezionarli e a consultare i documenti pertinenti»; possono inoltre assicurare le prove a carico e ricorrere all’aiuto della polizia e degli organi doganali. Anche i provvedimenti di sorveglianza del mercato previsti nel settore dei medicinali (art. 58 della legge del
15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) fanno parte delle misure di cui all’art. 11 cpv. 1 del presente avamprogetto.
71 Cfr. art. 11a LDIP
72 Cfr. rapporto dell’UFG del 14 marzo 2011, pag. 38 segg.
73 Cfr. art. 17 LAAF.