Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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Tuttavia tale informazione è oggettivamente giustificata e giuridicamente necessaria soltanto se l’autorità svizzera intende dare seguito alla domanda estera; in caso contrario – ad esempio se sussistono le condizioni per il rifiuto di cui all’articolo 8 capoverso 3 – gli interessati non devono essere informati.
L’informazione permette agli interessati di far valere i propri diritti procedurali. Se informata, la persona (fisica o giuridica) interessata è in grado di opporsi alla trasmissione delle informazioni all’estero e, se del caso, può chiedere una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 12 capoverso 3.
È tuttavia incontestato che in numerosi settori una previa informazione degli interessati non è necessaria né praticabile. Nel diritto sulle assicurazioni sociali o nel diritto doganale – due settori in cui le procedure di cooperazione sono numerose e ove tali procedure sono spesso nell’interesse delle persone coinvolte – la normativa prevede che l’interessato non debba essere informato su una domanda (di informazioni) dell’estero. L’avamprogetto di legge prevede pertanto due importanti eccezioni:
Primo: si può rinunciare alla previa informazione se quest’ultima compromette lo scopo della domanda di cooperazione o l’adempimento efficace dei compiti dell’autorità straniera. In tal caso l’interessato deve essere informato posteriormente, in linea di massima subito dopo la trasmissione delle informazioni all’estero. Egli potrà opporsi a posteriori alla comunicazione delle informazioni. L’informazione dell’interessato può essere prorogata fintanto che sussiste il rischio che tale informazione comprometta lo scopo del procedimento straniero.
Secondo: è possibile non informare gli interessati se si tratta di comunicare informazioni che sono liberamente accessibili o che, secondo il diritto svizzero, possono essere rese note su domanda motivata (è il caso in particolare di numerose informazioni sui dati dei registri). In questi casi la necessità di garantire la protezione giuridica dell’interessato non è così grande da richiedere una decisione impugnabile.
Art. 14 Diritti e obblighi degli interessati
In linea di massima anche per il trattamento di una domanda di cooperazione amministrativa di un’autorità straniera l’autorità svizzera può fondarsi sugli obblighi di cooperare74 previsti – oltre che in senso generale nell’articolo 13 PA – in numerosi atti legislativi75, che possono essere imposti mediante decisione. Può tuttavia restare aperta la questione delle sanzioni che l’autorità può adottare per imporre l’obbligo di cooperazione e dei mezzi coercitivi con cui l’autorità può procurarsi le informazioni nonostante il rifiuto di cooperare dell’interessato. Oltre che in generale con l’applicazione dell’art. 292 CP, la mancata cooperazione può essere punita in quanto inosservanza di prescrizioni d’ordine76. Senza una disciplina specifica in una legge, come ad esempio quella prevista dalla legge sui cartelli per l’esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo con l’UE77, non è possibile applicare misure coerci-
74 Cfr. la perizia dell’UFG del 31 gennaio 2005 (GAAC 70.46).
75 Ad esempio l’art. 3 LEmb (RS 946.231), l’art. 29 cpv. 1 LFINMA (RS 956.1), l’art. 13 LSR (RS 221.302), ma anche – in forma diversa e con una formulazione più aperta – l’art. 58 cpv. 4 LATer (RS 812.21), l’art. 17 LRTV (RS 784.40), l’ art. 19 della legge federale del 9 giungo 1977 sulla metrologia (RS 941.20), o – l’esempio probabilmente più tipico di obbligo di notificazione e collaborazione – l’art. 24 cpv. 2 della legge del
23 giugno 2006 sugli impianti a fune (RS 743.01).
76 Cfr. ad esempio l’art. 127 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0).
77 Art. 42 e 42a della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli (LCart, RS 251).