Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine
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tive più severe78. Il presente avamprogetto non prevede tuttavia obblighi di cooperare autonomi e più estesi e rinuncia consapevolmente a sanzionare l’inosservanza dell’obbligo di cooperare con misure che vanno oltre quelle previste dall’articolo 292 CP. L’autorità svizzera potrà però ricorrere a tutte le possibilità offerte dalle pertinenti leggi speciali.
Gli interessati possono opporsi all’obbligo di cooperare facendo valere un obbligo di mantenere il segreto nei confronti dell’autorità svizzera previsto dal diritto federale (lett. a). Oltre ai segreti professionali protetti dal diritto penale, ne fanno parte anche il segreto bancario, i segreti di fabbricazione e di affari ai sensi dell’articolo 321a capoverso 4 CO, il segreto sulla revisione ai sensi dell’articolo 730b capoverso 2 CO o la protezione delle fonti dei media ai sensi dell’articolo 28a CP. Il motivo di rifiuto può essere relativizzato da obblighi di fornire le informazioni previsti da leggi speciali. Tali obblighi non devono essere previsti specificamente per la cooperazione internazionale79.
Secondo la lettera b gli interessati possono rifiutarsi di cooperare se fanno valere il diritto di non deporre a proprio carico. Non possono tuttavia opporsi a una decisione di perquisizione o di sequestro di documenti da parte di un’autorità.
Art. 15 Costi
Nella cooperazione è prassi consolidata che ciascuna autorità copra i propri costi. L’autorità richiesta deve pertanto finanziare con i propri mezzi i costi generati dall’esecuzione di una domanda straniera. In caso di spese fuori dal comune è tuttavia anche d’uso fatturarle allo Stato richiedente. L’avamprogetto chiarisce le condizioni alle quali è possibile addebitare i costi parzialmente o del tutto all’estero. Se del caso occorre segnalare all’autorità richiedente già prima dell’esecuzione della domanda che quest’ultima genererà costi notevoli che essa dovrà in parte coprire.
Sezione 3: Autorizzazione a compiere per conto di autorità straniere atti che spet-
tano a poteri pubblici
Art. 16 Principi
L’articolo 16 dell’avamprogetto intende colmare una lacuna del diritto materiale. Secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale (CP)80 si rende punibile «chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici» e l’articolo 31 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) disciplina la competenza per l’autorizzazione di tali atti. Manca tuttavia una disposizione materiale che stabilisca i principi e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.
78 In merito alle misure coercitive in materia amministrativa si veda PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berna 2009, 3° ed., pag. 301.
79 Cfr. ad esempio l’art. 3 e l’Art. 4 cpv. 1 LEmb (RS 946.231).
80 L’art. 271 n. 1 CP recita quanto segue: « Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.»