Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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L’articolo 16 sancisce tale principio e rammenta che nessuno può compiere senza autorizzazione, per conto di un’autorità straniera, atti che spettano a poteri pubblici (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce su cosa può fondarsi l’autorizzazione a compiere atti per conto di un’autorità straniera. Tale autorizzazione può basarsi su un atto legislativo (legge o ordinanza del Consiglio federale) o su un trattato internazionale oppure può essere rilasciata anche sotto forma di decisione. L’autorizzazione che si fonda su un atto legislativo o un trattato internazionale è formulata in maniera generale e astratta; quella che si fonda su una decisione è formulata in modo specifico e si riferisce a un caso concreto. Secondo il capoverso 3, l’autorizzazione deve fondarsi su una legge, un trattato internazionale o un’ordinanza del Consiglio federale se è prevedibile o se risulta dalle circostanze che l’atto si ripeta più volte. In occasione dell’elaborazione di un atto legislativo che prevede la cooperazione internazionale occorre quindi stabilire se per determinate modalità della cooperazione sia necessaria un’autorizzazione. Se del caso, l’atto legislativo in questione dovrebbe prevedere una pertinente disposizione.

L’espressione «si ripete più volte» non va intesa in senso troppo stretto. In presenza di alcuni singoli casi non si può pertanto presumere che si tratti di un atto che si ripete più volte. Una norma generale e astratta è giustificata soltanto se è prevedibile che l’atto in questione venga eseguito con regolarità o spesso. Il capoverso 3 non significa inoltre che un’autorità non possa decidere sotto forma di decisione nel caso in cui sarebbe stata preferibile una soluzione generale e astratta. È infatti possibile che una pertinente disposizione non sia stata prevista tempestivamente e quindi, fintanto che non vengono emanate le pertinenti basi legali, l’autorità competente deve poter reagire mediante una decisione. Il capoverso 3 intende far sì che le autorità prevedano i casi in cui è necessaria una base legale generale e astratta, ma non impedisce loro di rilasciare le autorizzazioni mediante decisione se la necessità di una normativa generale e astratta non è stata individuata tempestivamente.

Il capoverso 4 sancisce chiaramente che l’autorizzazione a compiere per conto di un’autorità straniera atti che spettano a poteri pubblici non può essere rilasciata se una legge o un trattato internazionale lo esclude. Questa disposizione rinvia in particolare all’AIMP e riprende un principio di diritto molto diffuso81. In tale settore le autorità applicano una prassi molto restrittiva. Gli atti di competenza dei poteri pubblici vengono autorizzati soltanto se, per motivi pratici, non appare opportuno raccogliere le informazioni richieste ricorrendo all’assistenza, in particolare in casi complessi e urgenti. L’autorizzazione non può tuttavia essere rilasciata se non sono soddisfatte le condizioni per l’assistenza. La pertinente legislazione menziona i casi in cui è esclusa l’assistenza (in particolare in caso di atti di natura politica82).

Art. 17 Atti richiedenti un’autorizzazione

L’articolo 17 stabilisce gli atti per i quali è necessaria un’autorizzazione. Nella prassi la questione è fonte di una serie di incertezze, affiorate soprattutto nelle discussioni condotte dal gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la direzione dell’UFG. Il gruppo di lavoro, che si è occupato della portata dell’articolo 271 CP, è giunto alla conclusione che queste incertezze devono essere eliminate ricorrendo a strumenti giuridici adeguati e che una disposizione di legge sarebbe lo strumento più

81 GAAC 1976.49 (40 II), pag. 117.

82 Art. 2 segg. AIMP (RS 351.1).