Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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idoneo per fare chiarezza. La presente disposizione riprende le considerazioni finali del gruppo interdipartimentale di lavoro.

La soluzione consiste nel determinare il tipo di atto per il quale è necessaria un’autorizzazione. L’articolo 17 capoverso 1 distingue pertanto tra atti ufficiali e atti qualificati.

Il capoverso 2 definisce che si è in presenza di un atto ufficiale compiuto da privati se in Svizzera l’atto rientra nella sfera di competenza di un’autorità svizzera. Sono ipotizzabili i seguenti tre casi: il privato è stato designato direttamente dall’autorità straniera o su incarico di quest’ultima, il privato è stato istruito direttamente dall’autorità straniera o su incarico di quest’ultima o il privato agisce in applicazione del diritto straniero. Per decidere se il privato agisce effettivamente come «braccio» dell’autorità straniera, occorre accertare se egli è stato designato per lo meno indirettamente dall’autorità straniera (è il caso se l’autorità straniera chiede un prodotto a una determinata o ristretta cerchia di produttori, p. es. un rapporto da parte di una delle società di revisione «Big Four») o se l’autorità straniera, pur non potendo incaricarlo direttamente, fornisce istruzioni al privato. Queste situazioni si sono presentate prima della conclusione delle convenzioni con l’Austria e la Gran Bretagna intese a evitare la doppia imposizione e si ripeteranno probabilmente anche in futuro.

Il capoverso 3 definisce le azoni qualificate in base al tipo di informazioni fornite. Per essere qualificate, queste ultime devono riguardare terzi o servire da mezzi di prova in un procedimento all’estero.

Nella categoria degli atti che richiedono un’autorizzazione rientrano in particolare l’applicazione di misure coercitive e di polizia e l’indossare un’uniforme, ossia le forme tradizionali dell’espressione della sovranità statale. In generale questi diritti sono disciplinati negli accordi di cooperazione in materia di polizia. Può darsi tuttavia che non sia applicabile alcun accordo o che un caso specifico non sia disciplinato dal pertinente accordo. Il presente avamprogetto crea la base legale per il rilascio dell’autorizzazione a usufruire di questi diritti.

Anche gli atti procedurali sono considerati atti che necessitano di un’autorizzazione. Secondo la concezione svizzera del diritto, gli atti procedurali (in particolare la notificazione di atti giudiziari e l’esecuzione di domande di assistenza) sono considerati atti sovrani riservati agli organismi competenti dello Stato sul cui territorio vengono eseguiti. L’autorità straniera che richiede un’informazione per un procedimento pendente nel proprio Stato deve domandarla per il tramite dell’assistenza giudiziaria internazionale, poiché la risposta ha conseguenze giuridiche per l’interessato83. Lo stesso vale per i passi intrapresi da privati per ottenere mezzi di prova da addurre in un procedimento all’estero. Un esempio importante a tale proposito è la «pretrial discovery» del diritto americano. Si tratta di un procedimento contraddittorio in cui le parti di un processo civile – una nozione che negli Stati Uniti è intesa in senso molto lato – accertano i fatti. Il procedimento si contraddistingue per il fatto che si svolge senza la partecipazione diretta del giudice e ciascuna parte ha il diritto di consultare gli atti della controparte. Secondo la dottrina, ogni atto teso ad acquisire prove senza la partecipazione delle autorità svizzere rientra nel

83 GAAC 1976.49 (40 II), pag. 117.