Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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campo d’applicazione dell’articolo 271 CP84, indipendentemente dalla persona che agisce – che non per forza deve essere un funzionario straniero – e dal fatto che il diritto straniero consideri l’atto un atto ufficiale o meno. Il fattore decisivo è che l’atto in questione sia «per sua natura» un atto ufficiale85. La «pretrial discovery» è contemplata dall’articolo 17 capoverso 2 lettera c dell’avamprogetto.

L’attuazione della legge statunitense FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act), la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2014, solleverà inoltre la questione dell’autorizzazione degli istituti finanziari svizzeri a concludere accordi con l’autorità fiscale statunitense (IRS). Il «reporting» relativo a conti di clienti statunitensi previsto da FATCA per gli istituti finanziari, va tipicamente considerato un atto che spetta a un potere pubblico compiuto per conto di un’autorità straniera. In assenza di un’autorizzazione, tale atto rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 271 CP.

Art. 18 Atti non richiedenti un’autorizzazione

Questa disposizione costituisce la controparte dell’articolo 17. Per meglio definire i termini usati nell’articolo 17, l’articolo 18 contiene un elenco non esaustivo di atti che non necessitano di un’autorizzazione. La lettera a riguarda in particolare i casi in cui i passi intrapresi dall’autorità straniera non hanno conseguenze giuridiche. Per evitare un conflitto con la legislazione svizzera, le autorità straniere devono tuttavia rendere attente le persone a cui chiedono informazioni che non sono tenute a fornirle86. Va tuttavia precisato che, se le informazioni fornite riguardano terzi, si applica l’articolo 17 capoverso 3 ed è quindi necessaria un’autorizzazione.

La lettera d contempla anche i controlli di un acquirente per verificare se la merce che gli sarà fornita corrisponde effettivamente a ciò che ha ordinato. È infatti possibile che tali controlli vengano eseguiti in uno Stato straniero, ad esempio nel caso di beni ingombranti che è meglio controllare prima della spedizione. Occorre tuttavia osservare che la lettera d non contempla le ispezioni da parte di autorità straniere.

Art. 19 Decisione d’accertamento

È possibile che gli articoli 17 e 18 non permettano di decidere in tutti i casi se un atto sia contemplato o meno dall’articolo 271 CP. Gli interessati hanno tuttavia bisogno di chiarezza e devono poter verificare se l’atto previsto sia punibile in base a tale articolo. Per ragioni di certezza giuridica, hanno pertanto la possibilità di chiedere, in virtù dell’articolo 19 dell’avamprogetto, all’autorità competente una decisione d’accertamento. Tale decisione chiarisce se per compiere un determinato atto sia necessaria un’autorizzazione. In linea di massima si può presumere che le autorità di perseguimento penale (nel caso specifico, il Minitero pubblico della Confederazione) si fondino sulla valutazione giuridica delle autorità amministrative. In caso di denuncia per violazione dell’articolo 271 CP l’autorità di perseguimento penale verificherà tutt’al più se sussista un’autorizzazione. In caso affermativo il comportamento in esame non è punibile. In assenza di un’autorizzazione l’autorità di perseguimento penale esaminerà la valutazione da parte dell’autorità amministra-

84 URSULA CASSANI, «Pretrial discovery» sur sol suisse et protection pénale de la souveraineté territoriale, SZW/RSDA 1/92, pag. 14.

85 PHILIPP VISCHER/ALEXANDRE RICHA, U.S. Pretrial Discovery on Swiss Soil, Basilea 2010, N 116; CASSANI, op. cit., pag. 12; DTF 114 IV 130.

86 GAAC 1976.49 (40 II), pag. 118.