Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/105: Legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera. Decreto federale sull'approvazione di due convenzioni europee in materia amministrativa · 52 pagine

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tiva. Nella prassi l’autorità di perseguimento penale non ha sinora mai avuto motivo di scostarsi da tale valutazione.

Art. 20 Disposizioni accessorie della decisione

Un’autorizzazione va in linea di massima rilasciata per un caso concreto e a favore di una determinata persona fisica o giuridica; non dovrebbe invece essere rilasciata a un gruppo e ai suoi membri, poiché in tal modo la cerchia delle persone autorizzate non sarebbe ben definita e inoltre sarebbe probabile che l’atto sia effettuato più volte. Se si presume che l’atto si ripeta più volte, secondo la disposizione di fondo l’autorizzazione deve basarsi su un atto legislativo (legge o ordinanza del Consiglio federale) o un trattato internazionale. A seconda del tipo di atto è tuttavia necessaria soltanto l’autorizzazione per un singolo caso, ad esempio per la produzione di documenti in un determinato procedimento.

Se le limitazioni non risultano direttamente dalla natura dell’atto autorizzato, l’autorizzazione deve essere a tempo determinato e vincolata a condizioni.

La presente disposizione tiene conto indirettamente delle critiche mosse dal rapporto delle Commissioni della gestione del 30 maggio 2010 «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti» all’autorizzazione rilasciata il 7 novembre 2000 dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) in relazione agli accordi sulla ritenuta d’imposta (Qualified Intermediary Witholding Agreement, QIA). L’autorizzazione, rilasciata dal DFF su richiesta dell’Associazione svizzera dei banchieri, autorizzava le persone incaricate di mettere in atto il QIA, segnatamente gli organi, gli impiegati e i rappresentanti delle banche e dei commissionari di borsa a procedere agli atti previsti dall’Accordo, in particolare al prelievo dell’imposta alla fonte secondo il diritto americano, alla trasmissione delle pertinenti informazioni a terzi e all’esecuzione dei controlli di tali operazioni. L’autorizzazione aveva carattere generale, poiché permetteva a una cerchia indeterminata di persone di procedere agli atti previsti dal QIA. Occorre d’altronde osservare che, se fosse stata rilasciata all’organizzazione richiedente, ossia l’Associazione svizzera dei banchieri, l’autorizzazione sarebbe stata destinata agli istituti che dovevano concludere un QIA con l’autorità fiscale statunitense. L’autorizzazione rilasciata il 7 novembre 2000 dal DFF non era né a tempo determinato né vincolata a condizioni e le Commissioni della gestione hanno criticato tale mancanza di limitazioni. Secondo la normativa prevista dal presente avamprogetto, nel caso in esame non sarebbe stato possibile rilasciare l’autorizzazione mediante una decisione individuale, poiché l’autorizzazione era destinata a regolamentare un numero indeterminato di casi.

In maniera generale la presente disposizione esorta le autorità competenti a limitare la durata delle autorizzazioni e a vincolarle a determinate condizioni.

Art. 21 Autorità competenti

La presente disposizione disciplina le competenze per il rilascio delle autorizzazioni, rifacendosi ai capoversi 1-3 dell’articolo 31 OLOGA. Per ragioni di chiarezza è opportuno che tutte le disposizioni riguardanti il rilascio dell’autorizzazione fondate sull’articolo 271 CP siano raggruppate nello stesso atto. Di conseguenza il Consiglio federale dovrà abrogare l’articolo 31 capoversi 1-3 OLOGA. In linea di massima le competenze per il rilascio delle autorizzazioni non sono rimesse in questione. La